Art. 16. Costruzione delle unita' da diporto 1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e succcessive modificazioni e' aggiunto il seguente: "Per le unita' da diporto aventi uno scafo di lunghezza non superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione e' facoltativa".
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 1 della legge 5 maggio 1989, n. 171 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione e' facoltativa".