Art. 16.
                 Costruzione delle unita' da diporto

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, e succcessive modificazioni e' aggiunto il seguente:
 "Per  le  unita'  da  diporto  aventi  uno  scafo  di  lunghezza non
superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione e' facoltativa".
 
          Nota all'art. 16:

            - Il testo dell'art. 2 della legge 11 febbraio  1971,  n.
          50,  come sostituito dall'art. 1 della legge 5 maggio 1989,
          n. 171 e' il seguente:
            "Art. 2. - 1. Per le imbarcazioni da  diporto  di  stazza
          lorda  non  superiore  alle  cinque tonnellate e per quelle
          costruite in  serie  la  dichiarazione  di  costruzione  e'
          facoltativa".