Art. 17. Certificato d'uso del motore 1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unita' da diporto e a quelli entrobordo da installare sui natanti di cui all'articolo 13, e' rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi all'omologazione o al collaudo".
Nota all'art. 17: - Il testo dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sostituito per i primi tre commi dall'art. 12 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e' il seguente: "Art. 15. - Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare ai natanti e alle imbarcazioni da diporto destinate alla navigazione marittima ed a quella interna viene rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati relativi all'omologazione o al collaudo. Il certificato per l'uso del motore rilasciato dal capo del circondario marittimo e' valido anche per le acque interne e quello rilasciato dalla direzione compartimentale (1) della motorizzazione civile e' valido anche per le acque marittime; esso e' conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti e l'aviazione civile". (2) (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione (n.d.r.). (2) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione (n.d.r.).