Art. 17.
                    Certificato d'uso del motore

1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
 "Ai  motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unita'
da  diporto  e  a  quelli entrobordo da installare sui natanti di cui
all'articolo  13,  e'  rilasciato  un certificato per l'uso nel quale
sono    indicati    i   dati   identificativi   e   quelli   relativi
all'omologazione o al collaudo".
 
          Nota all'art. 17:

            - Il testo dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1971,  n.
          50,  sostituito  per  i  primi tre commi dall'art. 12 della
          legge 6 marzo 1976, n. 51, e' il seguente:
            "Art. 15. - Ai motori amovibili di qualsiasi  potenza  da
          applicare   ai  natanti  e  alle  imbarcazioni  da  diporto
          destinate alla navigazione marittima ed  a  quella  interna
          viene  rilasciato  un  certificato per l'uso nel quale sono
          indicati i dati relativi all'omologazione o al collaudo.
            Il certificato per l'uso del motore rilasciato  dal  capo
          del  circondario  marittimo  e'  valido  anche per le acque
          interne e quello rilasciato dalla direzione compartimentale
          (1) della motorizzazione civile  e'  valido  anche  per  le
          acque  marittime; esso e' conforme al modello approvato con
          decreto del Ministro per la marina mercantile  di  concerto
          con il Ministro dei trasporti e l'aviazione civile". (2)

             (1)  Ora  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione
          (n.d.r.).
             (2) Ora  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
          (n.d.r.).