Art. 18 Dotazioni di sicurezza 1. L'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 26, primo comma, della legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente: "Art. 49 - Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. Tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione a una societa' concessionaria e di corrispondere il relativo canone. Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico e' soggetto al pagamento della somma di lire diecimila destinata all'erario, da versare a mezzo del servizio postale, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.". 2. Le unita' da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione e' effettivamente svolta.
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 26 della legge 26 aprile 1986, n. 193, che ha sostituito l'art. 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' il seguente: "Art. 49. - Su tutte le unita' da diporto di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiofonia, secondo le norme stabilite dalla autorita' competente. Tutte le imbarcazioni da diporto pari o inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda abilitate alla navigazione senza alcun limite devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiofonico in VHF/FM. La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sopra modificata, entra in vigore entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge".