Art. 18
                       Dotazioni di sicurezza

  1.  L'articolo  49  della  legge  11  febbraio  1971,  n.  50, come
sostituito dall'articolo 26, primo comma, della legge 26 aprile 1986,
n. 193, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  49  -  Su  tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza
superiore  ai  24  metri  e'  fatto obbligo di installare un impianto
ricetrasmittente  in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le
norme stabilite dall'autorita' competente.
  Tutte  le  unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 24
metri,  abilitate  alla  navigazione oltre le sei miglia dalla costa,
devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente a onde
  metriche   (VHF),   secondo   le   norme  stabilite  dall'autorita'
  competente.
Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da
diporto,  che  non  vengano utilizzati per traffico di corrispondenza
pubblica,  non  hanno  l'obbligo di essere affidati in gestione a una
societa' concessionaria e di corrispondere il relativo canone.
  Il  rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico
e'  soggetto  al  pagamento  della  somma di lire diecimila destinata
all'erario,   da  versare  a  mezzo  del  servizio  postale,  secondo
modalita'  da  determinarsi  con  decreto  del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni.".
  2.  Le  unita'  da  diporto  devono  essere  dotate  dei  mezzi  di
salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza
dalla costa ove la navigazione e' effettivamente svolta.
 
          Nota all'art. 18:

            - Il testo dell'art. 26 della legge 26  aprile  1986,  n.
          193,  che  ha  sostituito l'art. 49 della legge 11 febbraio
          1971, n. 50, e' il seguente:
            "Art. 49. -   Su tutte le unita'  da  diporto  di  stazza
          lorda  superiore  alle  25  tonnellate  e' fatto obbligo di
          installare  un  impianto  ricetrasmittente  in  radiofonia,
          secondo le norme stabilite dalla autorita' competente.
            Tutte le imbarcazioni da diporto pari o inferiori alle 25
          tonnellate di stazza lorda abilitate alla navigazione senza
          alcun  limite  devono  essere  dotate almeno di un apparato
          ricetrasmittente radiofonico in VHF/FM.
            La disposizione di cui  al  secondo  comma  dell'art.  49
          della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sopra modificata,
          entra  in vigore entro 12 mesi dall'entrata in vigore della
          presente legge".