Art. 19. Disposizioni transitorie 1. Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in servizio unita' da diporto e componenti conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. 2. Alle unita' da diporto di cui al presente decreto, si applicano le norme previste dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, in attesa delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte con il decreto stesso. 3. I natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione e della dichiarazione di conformita' al prototipo e, se a motore, spinti da apparati di potenza superiore a quella prevista dall'articolo 18 della legge sulla nautica da diporto, possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo.
Note all'art. 19: - I titoli della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e delle successive leggi di modificazione, sono indicati nelle note alle premesse. - Il decreto 21 gennaio 1994, n. 232, recante "Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87. - Per il testo dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 sulla nautica da diporto e successive modificazioni, si veda la nota riportata all'art. 2. - Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 sulla nautica da diporto e successive modificazioni si veda la nota all'art. 15.