Art. 19.
                      Disposizioni transitorie
 1.  Fino  al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in
servizio  unita'  da  diporto e componenti conformi alle prescrizioni
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
 2.  Alle  unita' da diporto di cui al presente decreto, si applicano
le  norme previste dal regolamento di sicurezza per la navigazione da
diporto,  approvato  con  decreto  del Ministro dei trasporti e della
navigazione  21  gennaio  1994,  n.  232,  in  attesa delle modifiche
regolamentari conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte
con il decreto stesso.
 3.  I  natanti  da  diporto di cui all'articolo 13 della legge sulla
nautica  da  diporto,  riconosciuti  idonei  dall'ente tecnico per la
navigazione   senza   alcun   limite   e  muniti  di  certificato  di
omologazione  e della dichiarazione di conformita' al prototipo e, se
a  motore,  spinti da apparati di potenza superiore a quella prevista
dall'articolo  18  della  legge  sulla  nautica  da  diporto, possono
navigare  entro  12  miglia dalla costa. Durante la navigazione copia
delle certificazioni deve essere tenuta a bordo.
 
          Note all'art. 19:
            - I titoli della legge 11 febbraio 1971, n.  50  e  delle
          successive leggi di modificazione, sono indicati nelle note
          alle premesse.
            -   Il   decreto   21   gennaio  1994,  n.  232,  recante
          "Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto" e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  aprile  1994,
          n. 87.
            - Per il testo dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1971,
          n.  50 sulla nautica da diporto e successive modificazioni,
          si veda la nota riportata all'art. 2.
            - Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1971,
          n. 50 sulla nautica da diporto e  successive  modificazioni
          si veda la nota all'art. 15.