Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) unita' da diporto: ogni unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata ad essere utilizzata per fini sportivi o ricreativi; b) unita' da diporto parzialmente completata: una unita' costituita dallo scafo e da uno o piu' componenti; c) imbarcazione da diporto: ogni unita' iscritta nei registri di cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio i971, n. 50, e successive modificazioni; d) natante da diporto: ogni unita' esente dall'obbligo di iscrizione come specificato nell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni; e) legge sulla nautica da diporto: la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante: "Norme sulla nautica da diporto" modificato dall'art. 4 della legge 6 marzo 1976, n. 51 e dall'art. 4 della legge 26 aprile 1986, n. 193, e' il seguente: "Art. 5. - Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile (1). Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo e dagli uffici della motorizzazione civile. Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile (2), tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi. Ai fini previsti dall'art. 315, primo comma, n. 2 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie e' sufficiente la presentazione all'autorita' competente di copia del certificato di omologazione del prototipo da cui risultino fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformita' al prototipo omologato rilasciato dal costruttore". - Il testo dell'art. 315, primo comma, n. 2, del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' il seguente: "2) il certificato di stazza". - Il testo dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sostituito dall'art. 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, dall'art. 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, e da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1994, n. 498 di conversione del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, e' il seguente: "Art. 13. - Sono natanti: a) le unita' da diporto a remi; b) le unita' da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuoritutto non superiore a metri 10. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione (n.d.r.). (2) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione (n.d.r.). La lunghezza fuori tutto e' la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le faichette e similari. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 5 e della relativa licenza. I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente. I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari a natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'Autorita' Marittima puo' estendere o ridurre tale limite in relazione a particolari condizioni locali. La navigazione e l'utilizzazione delle unita' da diporto denominate acqua scooters o moto d'acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorita' marittime o della navigazione interna. I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'autorita' competente per quanto attiene i limiti di velocita' e le zone dello specchio acqueo nelle quali non e' consentita la navigazione. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonche' la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali". - I titoli della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e delle successive leggi di modificazione sono indicati nelle note alle premesse.