Art. 2.
                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
  a)  unita'  da diporto: ogni unita' con scafo di lunghezza compresa
tra  i  2,5  e  24  metri,  misurata  secondo  gli opportuni standard
armonizzati,  di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione,
destinata ad essere utilizzata per fini sportivi o ricreativi;
  b) unita' da diporto parzialmente completata: una unita' costituita
dallo scafo e da uno o piu' componenti;
  c)  imbarcazione  da  diporto: ogni unita' iscritta nei registri di
cui  all'articolo 5 della legge 11 febbraio i971, n. 50, e successive
modificazioni;
  d)   natante   da  diporto:  ogni  unita'  esente  dall'obbligo  di
iscrizione  come specificato nell'articolo 13 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni;
  e)  legge  sulla  nautica da diporto: la legge 11 febbraio 1971, n.
50, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 2:

            -  Il  testo dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n.
          50, recante:  "Norme sulla nautica da  diporto"  modificato
          dall'art.  4  della legge 6 marzo 1976, n. 51 e dall'art. 4
          della legge 26 aprile 1986, n.  193, e' il seguente:
            "Art. 5. - Le imbarcazioni da diporto  sono  iscritte  in
          registri  conformi  al  modello  approvato  con decreto del
          Ministro per  la  marina  mercantile  di  concerto  con  il
          Ministro per i trasporti e l'aviazione civile (1).
            Tali  registri  sono  tenuti  dalle capitanerie di porto,
          dagli uffici circondariali marittimi, dagli  uffici  locali
          marittimi,  dalle  delegazioni  di spiaggia autorizzate dal
          direttore marittimo e  dagli  uffici  della  motorizzazione
          civile.
            Le  navi da diporto sono iscritte in registri conformi al
          modello approvato con decreto del Ministro  per  la  marina
          mercantile  (2),  tenuti dalle capitanerie di porto e dagli
          uffici circondariali marittimi.
            Ai fini previsti dall'art. 315, primo  comma,  n.  2  del
          regolamento  di  esecuzione  del  Codice  della Navigazione
          (navigazione  marittima),   approvato   con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ove
          l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia  stata  prodotta
          in  serie  e'  sufficiente  la  presentazione all'autorita'
          competente di copia del  certificato  di  omologazione  del
          prototipo  da  cui  risultino  fra  l'altro anche i dati di
          stazza e di una dichiarazione di conformita'  al  prototipo
          omologato rilasciato dal costruttore".
            -  Il  testo  dell'art.  315,  primo  comma,  n.  2,  del
          regolamento di esecuzione  del  codice  della  navigazione,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 15
          febbraio 1952, n. 328, e' il seguente:
             "2) il certificato di stazza".
            -  Il testo dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n.
          50, sostituito dall'art. 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
          dall'art. 12 della legge 26  aprile  1986,  n.  193,  e  da
          ultimo modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1994, n.
          498  di  conversione  del  decreto-legge 16 giugno 1994, n.
          378, e' il seguente:
            "Art. 13. - Sono natanti:
             a) le unita' da diporto a remi;
             b) le unita' da diporto aventi lunghezza fuori tutto non
          superiore a metri 7,50 se a motore e metri 10  se  a  vela,
          anche  se  con  motore  ausiliario, ed i motovelieri aventi
          lunghezza fuoritutto non superiore a metri 10.

             (1) Ora  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
          (n.d.r.).
             (2)  Ora  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione
          (n.d.r.).
            La lunghezza fuori tutto  e'  la  distanza,  misurata  in
          linea  retta,  tra il punto estremo anteriore della prora e
          il punto estremo posteriore della poppa, escluse  tutte  le
          appendici  come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme
          poppiere, le faichette e similari.
            I natanti sono esclusi  dall'obbligo  dell'iscrizione  di
          cui all'art.  5 e della relativa licenza.
            I  natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa,
          salvo quelli indicati nel comma seguente.
            I   natanti   comunemente   denominati   jole,   pattini,
          sandolini,  mosconi,  tavole  a  vela,  scooters acquatici,
          mezzi similari a natanti a vela con superficie  velica  non
          superiore  a  4  metri  quadrati, possono navigare entro il
          limite di un miglio dalla costa. L'Autorita' Marittima puo'
          estendere o ridurre tale limite in relazione a  particolari
          condizioni locali.
            La  navigazione e l'utilizzazione delle unita' da diporto
          denominate acqua scooters o moto d'acqua e  mezzi  similari
          sono  disciplinate con ordinanze delle competenti autorita'
          marittime o della navigazione interna.
            I natanti indicati nel presente  articolo  sono  soggetti
          alle
            determinazioni   dell'autorita'   competente  per  quanto
          attiene i limiti di velocita'  e  le  zone  dello  specchio
          acqueo nelle quali non e' consentita la navigazione.
            Con   decreto   del   Ministro   dei  trasporti  e  della
          navigazione  vengono  stabilite  le  norme   tecniche   per
          determinare  il numero massimo delle persone trasportabili,
          il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio  dei
          natanti  di  cui  al  presente articolo, nonche' la potenza
          minima e massima dei motori installabili a bordo  di  detti
          natanti,  in  base  al  loro  dislocamento  ed  alle  altre
          caratteristiche strutturali".
            - I titoli della legge 11 febbraio 1971, n.  50  e  delle
          successive  leggi di modificazione sono indicati nelle note
          alle premesse.