Art. 20.
                         Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle unita' da
diporto  ed  ai  componenti muniti di marcatura CE di conformita', si
applicano  le  disposizioni  della  legge  11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni.
 2.  Le  disposizioni  applicative del presente decreto sono adottate
con   regolamento   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione.  Fino  all'emanazione  del  regolamento  si applicano le
disposizioni contenute negli allegati al presente decreto.
 
          Nota all'art. 20:

            - I titoli della legge 11 febbraio 1971, n.  50  e  delle
          successive leggi di modificazione, sono indicati nelle note
          alle premesse.