Art. 20. Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle unita' da diporto ed ai componenti muniti di marcatura CE di conformita', si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. 2. Le disposizioni applicative del presente decreto sono adottate con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Fino all'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni contenute negli allegati al presente decreto.
Nota all'art. 20: - I titoli della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e delle successive leggi di modificazione, sono indicati nelle note alle premesse.