Art. 21.
                           Norma di rinvio

1. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' delle
unita'  da  diporto  e  dei  componenti  e  a quelle finalizzate alla
designazione  degli  organismi abilitati ad attestare la conformita',
alla  vigilanza  sugli organismi stessi nonche' all'effettuazione dei
controlli  sui prodotti si applicano le disposizioni dell'articolo 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
 
          Nota all'art. 21:

            -  L'art.  47  della  legge  6  febbraio  1996,  n.   52,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 34  del 10 febbraio 1996 e' il seguente:
            "Art. 47 (Procedure di  certificazione  e/o  attestazione
          finalizzate  alla  marcatura  CE). - 1.   Le spese relative
          alle  procedure  di  certificazione  e/o  attestazione  per
          l'apposizione  della marcatura CE, previste dalla normativa
          comunitaria, sono  a  carico  del  fabbricante  o  del  suo
          rappresentante stabilito nell'Unione europea.
            2.  Le  spese relative all'autorizzazione degli organismi
          ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a  carico
          dei  richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli
          sugli organismi autorizzati sono  a  carico  di  tutti  gli
          organismi   autorizzati   per  la  medesima  tipologia  dei
          prodotti.  I  controlli  possono  avvenire  anche  mediante
          l'esame a campione dei prodotti certificati.
            3.  I  proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale  o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati  sui  capitoli  destinati  al funzionamento dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai  citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei   controlli
          successivi  sul mercato che possono essere effettuati dalle
          autorita' competenti mediante l'acquisizione  temporanea  a
          titolo   gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,  i
          distributori ed i rivenditori.
            4. Con uno o piu' decreti  dei  Ministri  competenti  per
          materia,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e  per  le
          attivita'  di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da organi
          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'   di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e  dei
          proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di
          cui  al  comma  2.  Con  gli  stessi  decreti sono altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in   base   alla   vigente    normativa,    al    personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente.  L'effettuazione dei controlli  dei  prodotti  sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato.
            5.  Con  l'entrata  in vigore dei decreti applicativi del
          presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
            6. In sede di prima applicazione, il decreto  di  cui  al
          comma  4  e'  emanato  entro  sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge".