Art. 3. Requisiti essenziali di sicurezza 1. Le unita' da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II. 2. La marcatura "CE" di cui all'articolo 5 attesta la conformita' delle unita' da diporto e dei componenti ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 9.