Art. 3.
                  Requisiti essenziali di sicurezza
 1.  Le unita' da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 devono
essere  conformi  ai  requisiti  essenziali  in materia di sicurezza,
salute,   protezione   dell'ambiente   e   dei  consumatori  indicati
nell'allegato II.
 2.  La  marcatura  "CE" di cui all'articolo 5 attesta la conformita'
delle  unita'  da  diporto  e dei componenti ai requisiti indicati al
comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 9.