Art. 4. Immissione in commercio e messa in servizio 1. Possono essere immesse in commercio e messe in servizio per uso conforme alla loro destinazione, le unita' da diporto che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 3 e che recano la marcatura "CE" di cui all'articolo 5. 2. Possono essere immesse in commercio le unita' da diporto parzialmente completate che soddisfino i requisiti indicati all'articolo 3, destinate, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione in commercio, ad essere completate da altri. 3. La dichiarazione di cui al comma 2 contiene i seguenti elementi: a) nome e indirizzo del fabbricante; b) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato; c) descrizione dell'unita' da diporto parzialmente completata; d) dichiarazione attestante che l'unita' da diporto e' destinata ad essere completata da altri e che essa e' conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II. 4. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, recanti la marcatura "CE" di cui all'articolo 5, quando sono destinati ad essere incorporati nelle unita' da diporto, conformemente alla dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, ovvero, in caso di importazione, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario. 5. La dichiarazione di cui al comma 4 contiene i seguenti elementi: a) nome e indirizzo del fabbricante; b) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato; c) descrizione dei componenti; d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II. 6. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 1 anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto purche' sia indicato in modo visibile che detti prodotti non possono essere immessi in commercio e messi in servizio finche' non siano resi conformi.