Art. 4.
             Immissione in commercio e messa in servizio

1. Possono essere immesse in commercio e messe in servizio per uso
conforme  alla loro destinazione, le unita' da diporto che soddisfano
i  requisiti  di  sicurezza  indicati  all'articolo 3 e che recano la
marcatura "CE" di cui all'articolo 5.
 2.  Possono  essere  immesse  in  commercio  le  unita'  da  diporto
parzialmente   completate   che   soddisfino   i  requisiti  indicati
all'articolo  3,  destinate,  per dichiarazione del fabbricante o del
suo  mandatario  stabilito nel territorio comunitario o della persona
responsabile  dell'immissione  in  commercio, ad essere completate da
altri.
 3. La dichiarazione di cui al comma 2 contiene i seguenti elementi:
  a) nome e indirizzo del fabbricante;
  b)  nome  e  indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel
territorio  comunitario  o della persona responsabile dell'immissione
sul mercato;
  c) descrizione dell'unita' da diporto parzialmente completata;
  d) dichiarazione attestante che l'unita' da diporto e' destinata ad
essere  completata  da  altri  e  che  essa  e' conforme ai requisiti
essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II.
 4.  Possono  essere  immessi  in  commercio  e  messi  in servizio i
componenti  di cui all'articolo 1, comma 1, recanti la marcatura "CE"
di  cui  all'articolo  5, quando sono destinati ad essere incorporati
nelle   unita'  da  diporto,  conformemente  alla  dichiarazione  del
fabbricante   o   del   suo   mandatario   stabilito  nel  territorio
comunitario,  ovvero, in caso di importazione, di colui che immette i
componenti sul mercato comunitario.
 5. La dichiarazione di cui al comma 4 contiene i seguenti elementi:
  a) nome e indirizzo del fabbricante;
  b)  nome  e  indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel
territorio  comunitario  o della persona responsabile dell'immissione
sul mercato;
  c) descrizione dei componenti;
  d)  dichiarazione  attestante  che  i  componenti  sono conformi ai
pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.
 6.  In  occasione  di  fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere
presentati  i  prodotti  di  cui all'articolo 1 anche se non conformi
alle  disposizioni  del presente decreto purche' sia indicato in modo
visibile che detti prodotti non possono essere immessi in commercio e
messi in servizio finche' non siano resi conformi.