Art. 5.
                    Marcatura "CE" di conformita'

1. Le unita' da diporto ed i componenti di cui all'articolo 1, per
essere  immessi  in  commercio,  devono  recare  la marcatura "CE" di
conformita'  apposta  da un organismo di uno Stato membro dell'Unione
europea, secondo le modalita' di cui all'allegato III.
 2.  La  marcatura  "CE"  deve essere apposta sulle unita' da diporto
secondo  quanto  indicato  al punto 2.2 dell'allegato II, nonche' sui
componenti  ovvero,  qualora non sia tecnicamente possibile, sul loro
imballaggio.  La  marcatura "CE" deve essere apposta m modo visibile,
leggibile   ed   indelebile   ed   essere  corredata  dal  numero  di
identificazione      dell'organismo      notificato      responsabile
dell'attuazione  delle  procedure  di cui agli allegati V, XII, XIII,
XIV e XV.
 3.  E'  vietato  apporre  marchi o iscrizioni che possano indurre in
errore  circa  il  significato  e  il simbolo grafico della marcatura
"CE". Sulle unita' da diporto e sui componenti di cui all'allegato I,
ovvero, qualora non sia tecnicamente possibile, sui loro imballaggio,
puo'  essere  apposto ogni altro marchio purche' questo non limiti la
visibilita' e la leggibilita' della marcatura "CE".
 4. Qualora le unita' da diporto e i componenti siano disciplinati da
direttive  relative  ad  altri  aspetti e che prevedono l'apposizione
della  marcatura  CE, quest'ultima indica che gli stessi si presumono
conformi  alle  disposizioni di tali direttive. Nel caso in cui una o
piu'  delle  suddette direttive lascino al fabbricante la facolta' di
scegliere  il  regime da applicare durante un periodo transitorio, la
marcatura   CE  indica  che  tali  prodotti  soddisfano  soltanto  le
disposizioni  applicate  dal  fabbricante; in tal caso nei documenti,
nelle  avvertenze  o nei fogli di istruzione, che devono accompagnare
gli  stessi,  sono  riportati  i riferimenti concernenti le direttive
applicate.