Art. 5. Marcatura "CE" di conformita' 1. Le unita' da diporto ed i componenti di cui all'articolo 1, per essere immessi in commercio, devono recare la marcatura "CE" di conformita' apposta da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo le modalita' di cui all'allegato III. 2. La marcatura "CE" deve essere apposta sulle unita' da diporto secondo quanto indicato al punto 2.2 dell'allegato II, nonche' sui componenti ovvero, qualora non sia tecnicamente possibile, sul loro imballaggio. La marcatura "CE" deve essere apposta m modo visibile, leggibile ed indelebile ed essere corredata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati V, XII, XIII, XIV e XV. 3. E' vietato apporre marchi o iscrizioni che possano indurre in errore circa il significato e il simbolo grafico della marcatura "CE". Sulle unita' da diporto e sui componenti di cui all'allegato I, ovvero, qualora non sia tecnicamente possibile, sui loro imballaggio, puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura "CE". 4. Qualora le unita' da diporto e i componenti siano disciplinati da direttive relative ad altri aspetti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli stessi si presumono conformi alle disposizioni di tali direttive. Nel caso in cui una o piu' delle suddette direttive lascino al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che tali prodotti soddisfano soltanto le disposizioni applicate dal fabbricante; in tal caso nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione, che devono accompagnare gli stessi, sono riportati i riferimenti concernenti le direttive applicate.