Art. 6. Valutazione della conformita' 1. Ai fini della immissione in commercio della unita' da diporto e dei componenti di cui all'articolo 1, che non sia gia' provvista della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato membro dell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, espleta le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle unita' da diporto A, B, C, e D di cui al punto 1 dell'allegato II; a) per le categorie A e B: 1) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V, oppure modulo B e C, oppure B e D, o B e F o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV; 2) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure da uno dei seguenti moduli: B e D; o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV; b) per la categoria C: 1) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 12 metri: a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interna (modulo A), di cui all'allegato IV, oppure modulo B e C, o B e D, o B e F o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV; b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interna e prove (modulo A-bis), di cui all'allegato V, oppure modulo B e C, o B e D, o B e F o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV; 2) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, o da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV; c) per la categoria D: 1) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interna (modulo A), di cui all'allegato IV, oppure modulo B e C, o B e D, o B e F o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV; d) per i componenti di cui all'allegato I uno dei seguenti moduli B e C, o B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV. 2. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonche' la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformita', devono essere redatte anche in lingua italiana. 3. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e da navigazione l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sulle unita' da diporto e sui componenti. 4. Le spese per la valutazione della conformita' sono a carico del richiedente.