Art. 6.
                    Valutazione della conformita'
 1.  Ai  fini della immissione in commercio della unita' da diporto e
dei  componenti  di  cui  all'articolo  1, che non sia gia' provvista
della  marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato membro
dell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel
territorio   comunitario,   espleta  le  seguenti  procedure  per  le
categorie  di  progettazione  delle unita' da diporto A, B, C, e D di
cui al punto 1 dell'allegato II;
  a) per le categorie A e B:
   1)  per le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12
metri:  controllo  di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di
cui  all'allegato V, oppure modulo B e C, oppure B e D, o B e F o G o
H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV;
   2) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra 12
metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI
seguita dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII,
oppure  da  uno  dei  seguenti moduli: B e D; o B e F, o G o H di cui
agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
  b) per la categoria C:
   1) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 12
metri:
    a)  in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti
3.2  e  3.3  dell'allegato  II: controllo della fabbricazione interna
(modulo A), di cui all'allegato IV, oppure modulo B e C, o B e D, o B
e F o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV;
  b)  in  caso  di  inosservanza  delle norme armonizzate relative ai
punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II:
   controllo  della  fabbricazione interna e prove (modulo A-bis), di
cui  all'allegato V, oppure modulo B e C, o B e D, o B e F o G o H di
cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV;
  2)  per  le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i
12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato
VI  seguita  dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato
VII,  o  da  uno  dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui
agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
  c) per la categoria D:
   1)  per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i
2,5  e 24 metri: controllo della fabbricazione interna (modulo A), di
cui all'allegato IV, oppure modulo B e C, o B e D, o B e F o G o H di
cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV;
  d) per i componenti di cui all'allegato I uno dei seguenti moduli B
e  C,  o  B  e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII,
XIII, XIV e XV.
 2.  Le  avvertenze  e le istruzioni d'uso, nonche' la documentazione
relativa  ai  mezzi  di  attestazione  di  conformita', devono essere
redatte anche in lingua italiana.
 3.  Gli  organismi  di  cui  all'articolo 7 trasmettono al Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e al Ministero dei
trasporti  e  da  navigazione l'elenco delle approvazioni rilasciate,
delle  revoche e dei dinieghi di approvazione sulle unita' da diporto
e sui componenti.
 4.  Le  spese per la valutazione della conformita' sono a carico del
richiedente.