Art. 7.
                     Organismi di certiticazione

1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di
valutazione  di  conformita'  di cui all'articolo 6 nonche' i compiti
specifici  per  i  quali  sono  stati  autorizzati,  i  soggetti  che
soddisfano   i   requisiti   fissati  con  regolamento  del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione.  Ferme  restando  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  21, con lo stesso regolamento e'
disciplinato  il  procedimento di autorizzazione. Fino all'entrata in
vigore  del  regolamento  ministeriale, i requisiti e le prescrizioni
procedimentali sono fissati, rispettivamente, nell'allegato X e XI.
 2.  I  soggetti  interessati inoltrano apposita istanza al Ministero
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  che  provvede
d'intesa  con  il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione alla
relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione
e'   rilasciata   dal   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di concerto con il Ministero dei trasporti e della
navigazione  entro  novanta  giorni; decorso tale termine, si intende
negata.
 3.  L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo'
essere rinnovata. L'autorizzazione e' revocata ove i requisiti di cui
al  comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi
o reiterate irregolarita' da parte dell'organismo.
 4.  All'aggiornamento  delle  prescrizioni nonche' all'aggiornamento
dei  requisiti  in  attuazione  di  norme comunitarie si provvede con
regolamento    del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  di  concerto  con il Ministro dei trasporti e della
navigazione.
 5.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
il   Ministero   dei   trasporti   e   della   navigazione   vigilano
sull'attivita'    degli    organismi    autorizzati.   Il   Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, per il tramite del
Ministero  degli  affari  esteri, notifica alla Commissione europea e
agli  altri  Stati  membri  l'elenco  degli  organismi autorizzati ad
espletare   le   procedure   di   certificazone  ed  ogni  successiva
variazione.
 6.  In  caso  di  diniego della certificazione da parte di uno degli
organismi  di  cui  al  comma  1,  l'interessato puo' rivolgersi alle
amministrazioni  vigilanti  di cui all'articolo 8 che, entro sessanta
giorni,  procedono  al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con
conseguente addebito delle spese.
 7. Le spese di rilascio dell'autorizazione sono a carico del
 richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a
carico  degli  organismi  autorizzati.  Le  disposizioni del presente
comma  non  si applicano agli organismi tecnici delle amministrazioni
dello Stato autorizzati ai sensi del comma 1.