Art. 8.
               Vigilanza e verifica della conformita'

1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' demandata
al  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e al
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione,  nell'ambito  delle
rispettive competenze, che operano in coordinamentc fra loro.
 2.  Ai  fine  di verificare la conformita' delle unita' da diporto e
dei   componenti   alle   prescrizioni   del   presente  decreto,  le
amministrazioni  vigilanti  di  cui  al  comma  1  hanno  facolta' di
disporre  verifiche  e  controlli mediante i propri uffici centrali o
periferici.
 3.  Gli  accertamenti  possono essere effettuati, anche con metodo a
campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore,
i   grossisti,   gli   importatori,   i  commercianti  o  presso  gli
utilizzatori. A tal fine e' consentito:
  a)  l'accesso  ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti;
  b)    l'acquisizione    di   tutte   le   informazioni   necessarie
all'accertamento;
  c)  il  prelievo  temporaneo  e  a  titolo  gratuito  di un singolo
campione per l'esecuzione di esami e prove.
 4.   Per   l'effettuazione   delle   eventuali  prove  tecniche,  le
amministrazioni  di  cui  al  comma  1 possono avvalersi di organismi
tecnici  dello  Stato o di laboratori conformi alle norme della serie
EN 45000 specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministero dei trasporti e della navigazione.
 5.  Al  fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, il
fabbricante  o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario
predispone  e  mantiene a disposizione degli organi di vigilanza, per
dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato IX.
 6. Ogni constatazione da parte delle amministrazioni vigilanti della
non  conformita' delle unita' da diporto e dei loro componenti di cui
all'articolo 1 alle disposizioni del presente decreto comporta per il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario,
l'obbligo di far cessare l'infrazione.
 7.  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
10, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformita'
alle  disposizione del presente decreto delle unita' da diporto o dei
loro componenti ordinano al fabbricante o al suo mandatario stabilito
nel  territorio  comunitario  o  al  responsabile  dell'immissione in
commercio  di  adottare  tutte  le  misure idonee a far venir meno la
situazione  di  infrazione fissando un termine non superiore a trenta
giorni.
 8.   Decorso   inutilmente   il  termine  di  cui  al  comma  7,  le
amministrazioni  vigilanti  ordinano l'immediato ritiro dal commercio
delle  unita'  da  diporto o dei loro com-ponenti, a cura e spese del
soggetto destinatario dell'ordine.
 9.   Nel   caso   in   cui   l'infrazione   continui   il  Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministero  dei  trasporti e della navigazione adotta le misure atte a
limitare  o  vietare  l'immissione  del  prodotto  sul  mercato  o  a
garantire  il ritiro dal commercio, a spese del fabbricante o del suo
mandatario  stabilito  nel  territorio comunitario o del responsabile
dell'immissione in commercio.