Art. 8. Vigilanza e verifica della conformita' 1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione, nell'ambito delle rispettive competenze, che operano in coordinamentc fra loro. 2. Ai fine di verificare la conformita' delle unita' da diporto e dei componenti alle prescrizioni del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno facolta' di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici. 3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli utilizzatori. A tal fine e' consentito: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove. 4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie EN 45000 specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione. 5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario predispone e mantiene a disposizione degli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato IX. 6. Ogni constatazione da parte delle amministrazioni vigilanti della non conformita' delle unita' da diporto e dei loro componenti di cui all'articolo 1 alle disposizioni del presente decreto comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, l'obbligo di far cessare l'infrazione. 7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformita' alle disposizione del presente decreto delle unita' da diporto o dei loro componenti ordinano al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o al responsabile dell'immissione in commercio di adottare tutte le misure idonee a far venir meno la situazione di infrazione fissando un termine non superiore a trenta giorni. 8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, le amministrazioni vigilanti ordinano l'immediato ritiro dal commercio delle unita' da diporto o dei loro com-ponenti, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine. 9. Nel caso in cui l'infrazione continui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.