Art. 9. Clausola di salvaguardia 1. Le unita' da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 8, qualora ritengano a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 7, che i prodotti oggetto del presente decreto, ancorche' recanti marcature "CE" ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, dei beni e dell'ambiente vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, dei prodotti stessi ed adottano di concerto ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio. 3. Le amministrazioni di cui al comma 2 danno immediata comunicazione ai soggetti interessati del verificarsi delle situazioni indicate nello stesso comma 2 e le avvisano dell'avvio del procedimento per l'adozione delle misure idonee ad evitare le situazioni medesime o di limitazione o ritiro del prodotto dal mercato.