Art. 9.
                      Clausola di salvaguardia
 1.  Le  unita'  da  diporto  e i componenti di cui all'articolo 1 si
presumono   conformi   ai  requisiti  indicati  al  comma  1  qualora
soddisfino  le  pertinenti  norme  nazionali adottate in applicazione
delle  norme  armonizzate  i  cui  numeri  di  riferimento sono stati
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee;  i
riferimenti   delle   norme   nazionali,  che  traspongono  le  norme
armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
 2.  Le  amministrazioni  vigilanti  di  cui  all'articolo 8, qualora
ritengano a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o
su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 7, che i prodotti
oggetto  del  presente  decreto,  ancorche' recanti marcature "CE" ed
utilizzati  in  modo conforme alla loro destinazione, possano mettere
in  pericolo  la  sicurezza  e  la  salute  delle persone, dei beni e
dell'ambiente  vietano  o  limitano  l'immissione  in  commercio e in
servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato, a cura e spese
del   soggetto  destinatario  dell'ordine,  dei  prodotti  stessi  ed
adottano  di  concerto  ogni  altro provvedimento diretto ad evitarne
l'immissione in commercio o la messa in servizio.
 3.   Le   amministrazioni   di   cui  al  comma  2  danno  immediata
comunicazione   ai   soggetti   interessati   del  verificarsi  delle
situazioni indicate nello stesso comma 2 e le avvisano dell'avvio del
procedimento  per  l'adozione  delle  misure  idonee  ad  evitare  le
situazioni  medesime  o  di  limitazione  o  ritiro  del prodotto dal
mercato.