(Allegato X)
                             ALLEGATO X 
                            (Articolo 7) 
     CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI PER LA NOTIFICA 
                           DEGLI ORGANISMI 
1. L'organismo, il suo direttore  e  il  personale  incaricato  delle
operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, ne'  il
costruttore, ne' il fornitore, ne'  l'installatore  delle  unita'  da
diporto componenti del controllo, ne' il mandatario di una di  queste
persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne'  in  veste
di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione  o
manutenzione di tali prodotti. Cio' non esclude  la  possibilita'  di
uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo
di controllo. 
2.  L'organismo  e  il  personale  incaricato  del  controllo  devono
eseguire  le  operazioni  di  verifica  con  la  massima   integrita'
professionale e la massima competenza tecnica, e devono essere liberi
da  qualsiasi  pressione  e  incitamento,   soprattutto   di   natura
finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o  i  risultati
del controllo, in particolare se provenienti da persone o  gruppi  di
persone interessati ai risultati delle verifiche. 
3. L'organismo deve  disporre  del  personale  e  possedere  i  mezzi
necessari  per  svolgere  adaguatamene   le   funzioni   tecniche   e
amministrative connesse all'esecuzione  delle  verifiche;  esso  deve
poter anche  disporre  del  materiale  necessario  per  le  verifiche
eccezionali. 
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: 
 - una buona formazione tecnica e professionale; 
 -  una  conoscenza  soddisfacente  delle  prescrizioni  relative  ai
controlli che esso  effettua  ed  una  pratica  sufficiente  di  tali
controlli; 
 - le capacita' necessarie per redigere i certificati, i verbali e le
relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati. 
5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve  essere
garantita.  La  retribuzione  di  ciascun  addetto  non  deve  essere
commisurata ne' al numero di controlli effettuati, ne'  ai  risultati
di tali controlli. 
6. L'organismo deve  stipulare  un'assicurazione  di  responsabilita'
civile. Tale condizione non e' richiesta per gli organismi pubblici. 
7. Il personale dell'organismo e' vincolato al segreto  professionale
in ordine a tutto cio' di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle
sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorita'  amministrative
competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita')  nel  quadro
del presente decreto o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto
interno.