ALLEGATO X (Articolo 7) CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI 1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il costruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore delle unita' da diporto componenti del controllo, ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo. 2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica, e devono essere liberi da qualsiasi pressione e incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adaguatamene le funzioni tecniche e amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche eccezionali. 4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: - una buona formazione tecnica e professionale; - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli; - le capacita' necessarie per redigere i certificati, i verbali e le relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati. 5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata ne' al numero di controlli effettuati, ne' ai risultati di tali controlli. 6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilita' civile. Tale condizione non e' richiesta per gli organismi pubblici. 7. Il personale dell'organismo e' vincolato al segreto professionale in ordine a tutto cio' di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita') nel quadro del presente decreto o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno.