ALLEGATO XI (Articolo 7) MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE 1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 7 deve essere indirizzata al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato D.G.P.I. - Ispettorato tecnico, che ne trasmette copia al Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante dell'organismo, dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove richiesta per i soggetti di diritto privato; b) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ove richiesto per i soggetti privati ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico; c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, corredato delle caratteristiche tecniche e operative; d) elenco del personale con indicazione del titolo di studio, delle mansioni, nonche' del rapporto esistente con l'organismo stesso, con particolare riferimento al rispetto dei criteri di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'allegato X; e) polizza di assicurazione di responsabilita' civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di attestazione della conformita' in ambito comunitario; tale obbligo non si applica agli organismi pubblici; f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, una specifica sezione dalla quale risultino i seguenti elementi: requisito richiesto, normativa adottata e prova da essa prevista, attrezzatura impiegata, ente che ha effettuato la taratura e scadenza; g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature; h) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei "requisiti minimi" di cui all'allegato X; i) documentazione comprovante l'idoneita' dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro. 3. Verificata la regolarita' della documentazione, verra' condotta, congiuntamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero dei trasporti e della navigazione, una ispezione in loco. 4. Dell'esito dei lavori di cui ai commi 1, 2 e 3 verra' redatto apposito verbale al fine della emanazione del decreto di autorizazione previsto dall'articolo 7.