(Allegato XII)
                            ALLEGATO XII 
 
                            (Articolo 6) 
 
                    GARANZIA QUALITA' PRODUZIONE 
 
                             (modulo D) 
 
1. Questo modulo descrive la procedura con  cui  il  fabbricante  che
soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta  e  dichiara  che  i
prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di
esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'  appone  la
marcatura "CE" su ciascun prodotto  e  redige  una  dichiarazione  di
conformita'.  La   marcatura   "CE"   dev'essere   accompagnata   dal
contrassegno  d'identificazione  dell'organismo  responsabile   della
sorveglianza di cui al paragrafo 4. 
2. Il  fabbricante  deve  applicare  un  sistema  di  qualita'  della
produzione, eseguire l'ispezione  e  le  prove  del  prodotto  finito
secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere  assoggettato
alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 
3. Sistema qualita' 
3.1. Il fabbricante presenta  una  domanda  di  valutazione  del  suo
sistema  qualita'  per  i  prodotti  interessati  ad   un   organismo
notificato di sua scelta. 
 La domanda deve contenere: 
 - tutte le  pertinenti  informazioni  sulla  categoria  di  prodotti
prevista; 
 - la documentazione relativa al sistema qualita'; 
 - se del caso la documentazione tecnica relativa al  tipo  approvato
(vedi allegato IX) e una copia dell'attestato di esame "CE del tipo". 
3.2. Il  sistema  di  qualita'  deve  garantire  la  conformita'  dei
prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed  ai
requisiti del presente decreto. 
 Tutti  i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e  ordinato
sotto  forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.  Questa
documentazione  relativa  al   sistema   qualita'   deve   permettere
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  rapporti
riguardanti la qualita'. 
 Detta  documentazione  deve  includere  in  particolare  un'adeguata
descrizione: 
 - degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa,  delle
responsabilita' di gestione in materia di qualita' dei prodotti; 
 - dei processi di  fabbricazione,  degli  interventi  sistematici  e
delle tecniche di controllo e garanzia della qualita'; 
 - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante  e
dopo la fabbricazione con indicazione  della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli; 
 - della documentazione in materia  di  qualita',  quali  i  rapporti
ispettivi e i dati  sulle  prove,  le  tarature,  le  qualifiche  del
personale; 
 - dei mezzi  di  sorveglianza  che  consentono  il  controllo  della
qualita' richiesta e  dell'efficacia  di  funzionamento  del  sistema
qualita'. 
3.3.  L'organismo  notificato  valuta   il   sistema   qualita'   per
determinare se soddisfa i requisiti di cui  al  paragrafo  3.2.  Esso
presume la conformita' a tali  requisiti  dei  sistemi  qualita'  che
soddisfano la corrispondente norma armonizzata. 
 Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente  almeno
un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione.  La
procedura di valutazione  deve  comprendere  una  visita  presso  gli
impianti del fabbricante. 
 La decisione viene  notificata  al  fabbricante.  La  norifica  deve
contenere le conclusioni dell'esame e la  motivazione  circostanziata
della decisione. 
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare  gli  obblighi  derivanti
dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo  che  esso  rimanga
adeguato ed efficace. 
 Il  fabbricante  o  il  mandatario  tengono  informato   l'organismo
notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi prevista
modifica del sistema. 
 L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide  se  il
sistema modificato continua  a  soddisfare  i  requisiti  di  cui  al
paragrafo 3.2, o se e' necessaria una seconda valutazione. 
 L'organisrno notificato comunica la sua decisione ai fabbricante. La
comunicazione  deve  contenere  le  conclusioni   dell'esame   e   la
motivazione circostanziata della decisione. 
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti
gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di  accedere  a
fini ispettivi  nei  locali  di  fabbricazione,  ispezione,  prove  e
deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: 
 - la documentazione relativa al sistema qualita'; 
 - altra documentazione quali i rapporti e i  dati  sulle  prove,  le
tarature,  le  qualifiche  del  personale,  ecc.   4.3.   L'organismo
notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per  assicurarsi
che il  fabbricante  mantenga  ed  utilizzi  il  sistema  qualita'  e
fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sulle  verifiche   ispettive
effettuate. 4.4.  Inoltre,  l'organismo  notificato  puo'  effettuare
visite senza preavviso presso  il  fabbricante.  In  tale  occasione,
l'organismo  notificato  puo'  svolgere  o  far  svolgere  prove  per
verificare il buon funzionamento del sistema qualita', se necessario. 
Esso fornisce al fabbricante un rapporto  sulla  visita  e,  se  sono
state svolte prove, una relazione di prova. 
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali  per
almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto: 
 - la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino; 
 - gli adeguamenti di cui ai paragrafo 3.4, secondo capoverso; 
 - le decisioni e  relazioni  dell'organismo  notificato  di  cui  al
paragrafo 3.4, ultimo capoverso, e ai paragrafi 4.3 e 4.4. 
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati
le informazioni riguardanti  le  approvazioni  dei  sistemi  qualita'
rilasciate o ritirate.