(Allegato XIII)
                            ALLEGATO XIII 
 
                            (Articolo 6) 
 
                        VERIFICA SU PRODOTTO 
 
                             (modulo F) 
 
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante,  o  il
suo mandatario stabilito nella Comunita', si accerta e dichiara che i
prodotti cui sono state applicate le  disposizioni  del  paragrafo  3
sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e
soddisfano i requisiti del presente decreto. 
2. Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necesarie  affinche'  il
processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei  prodotti  al
tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del  tipo"  e  ai  requisiti
della direttiva che ad essi si applicano. Il  fabbricante  o  il  suo
mandatario stabilito nella Comunita'  appone  la  marcatura  "CE"  su
ciascun prodotto e redige  una  dichiarazione  di  conformita'  (vedi
allegato VIII). 
3. L'organismo notificato procede agli esami e alle  prove  del  caso
per verificare la conformita' del prodotto ai requisiti del  presente
decreto, o mediante  controllo  e  prova  di  ogni  singolo  prodotto
secondo quanto stabilito al paragrafo 4, o mediante controllo e prova
statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al  paragrafo  5,  a
scelta del fabbricante. 
3.bis. Il fabbricante, o il  suo  mandatario,  conserva  copia  della
dichiarazione di conformita' per almeno dieci anni  dall'ultima  data
di fabbricazione del prodotto. 
4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto. 
4.1. Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e  su  di  essi
vengono effettuate opportune prove, in conformita' alla norma o  alle
norme relative all'articolo 3,  comma  3,  o  prove  equivalenti  per
verificarne la conformita' al tipo oggetto  dell'attesatto  di  esame
"CE del tipo" e della direttiva ad essi applicabili. 
4.2. L'organismo notificato appone o fa  apporre  il  suo  numero  di
identificazione su ciascun prodotto approvato e redige  un  attestato
di conformita' inerente alle prove effettuate. 
4.3. Il fabbricante o il suo  mandatario  deve  essere  in  grado  di
esibire, a richiesta, gli  attestati  di  conformita'  dell'organismo
notificato. 
5. Verifica statistica. 
5.1. Il fabbricante presenta i suoi prodotti  sotto  forma  di  lotti
omogenei e prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di
fabbricazione garantisca l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto. 
5.2. I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma di
lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a  caso.
Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e su  di
essi vengono effettuate opportune prove, in conformita' alla norma  o
alle norme relative all'articolo 3, comma 3, o prove equivalenti  per
verificarne la conformita' ai corrispondenti requisiti  del  presente
decreto e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto. 
5.3. La verifica statistica deve  avvenire  considerando  i  seguenti
elementi: 
 - metodi statistici utilizzati, 
 - programma di campionamento e sue caratteristiche operative. 
5.4. Per i  lotti  accettati,  l'organismo  notificato  appone  o  fa
apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo  prodotto  e
redige un attestato di conformita' relativo  alle  prove  effettuate.
tutti gli esemplari del lotto possono essere immessi sul  mercato  ad
eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi. 
 Se un lotto  e'  rifiutato,  l'organismo  notificato  o  l'autorita'
competente prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul
mercato. 
Qualora il rifiuto di lotti  sia  frequente,  l'organismo  notificato
puo' decidere di sospendere la verifica statistica. 
 Il fabbricante puo' apporre, sotto la responsabilita' dell'organismo
notificato, il numero di identificazione di  quest'ultimo  nel  corso
della fabbricazione. 
5.5. Il fabbricante o il suo mandatario,  deve  essere  in  grado  di
esibire, a richiesta, gli  attestati  di  conformita'  dell'organismo
notificato.