(Allegato XIV)
                            ALLEGATO XIV 
 
                            (Articolo 6) 
 
                    VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO 
 
                             (modulo G) 
 
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta
e dichiara che il  prodotto  considerato,  cui  e'  stato  rilasciato
l'attestato di cui al paragrafo  2,  e'  conforme  ai  requisiti  del
presente decreto. 
 Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'  appone
la  marcatura  "CE"  sul  prodotto  e  redige  una  dichiarazione  di
conformita'. 
2.  L'organismo  notificato  esamina  il  prodotto  e  procede   alle
opportune prove, in conformita' della norma o delle norme di cui 
all'articolo 
3, comma 3, o a prove equivalenti, per verificarne la conformita'  ai
corrispondenti requisiti del presente decreto. 
 L'organismo notificato appone o fa  apporre  il  proprio  numero  di
identificazione sul prodotto  approvato  e  redige  un  attestato  di
conformita' relativo alle prove effettuate. 
3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di   valutare   la
conformita' del prodotto ai requisiti della direttiva, di comprendere
il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo  funzionamento  (vedi
allegato IX).