(Allegato XV)
                             ALLEGATO XV 
 
                            (Articolo 6) 
 
                      GARANZIA QUALITA' TOTALE 
 
                             (modulo H) 
 
1. Questo modulo descrive la procedura con  cui  il  fabbricante  che
soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2 si accerta e dichiara che
i prodotti in questione soddisfano i requisiti del presente decreto. 
 Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'  appone
la marcatura "CE" a ciascun prodotto e redige  una  dichiarazione  di
conformita'. La marcatura "CE" deve essere accompagnata dal numero di
identificazione   dell'organismo   notificato   responsabile    della
sorveglianza di cui al paragrafo 4. 
2. Il fabbricante  applica  un  sistema  qualita'  approvato  per  la
progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale  ed  il  collaudo
del prodotto secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed e' soggetto
alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 
3. Sistema qualita'. 
3.1. Il fabbricante presenta  una  domanda  di  valutazione  del  suo
sistema qualita' ad un organismo notificato. 
 La domanda deve contenere: 
 - tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista, 
 - la documentazione relativa al sistema qualita'. 
3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita'  dei  prodotti
ai requisiti del presente decreto. 
 Tutti  i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e  ordinato
sotto forma  di  criteri,  procedure  e  istruzioni  scritte.  Questa
documentazione relativa  al  sistema  qualita'  deve  permettere  una
interpretazione uniforme di programmi,  schemi,  manuali  e  rapporti
riguardanti la qualita'. 
 Detta  documentazione  deve  includere  in  particolare  un'adeguata
descrizione: 
 - degli obiettivi di qualita', della struttura  orgnizzativa,  delle
responsabilita' di gestione in materia di qualita' di progettazione e
di qualita' dei prodotti; 
 - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che  si
intende applicare qualora non vengano applicate pienamente  le  norme
di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  nonche'  degli  strumenti   che
permetteranno di garantire l'osservanza dei requisiti  essenziali  di
cui all'allegato II; 
 - delle tecniche, dei processi e  degli  interventi  sistematici  in
materia di controllo e verifica  della  progettazione,  che  verranno
applicati  nella  progettazione  dei   prodotti   appartenenti   alla
categoria in questione; 
 - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si
intende applicare nella fabbricazione, nel controllo  di  qualita'  e
nella garanzia della qualita'; 
 - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante  e
dopo la fabbricazione, con indicazione della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli; 
 - della documentazione in materia di qualita', ad esempio i rapporti
ispettivi e i dati  sulle  prove,  le  tarature,  le  qualifiche  del
personale; 
 - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualita' richiesta e
dell'efficacia di funzionamento del sistema qualita'. 
3.3.  L'organismo  notificato  valuta   il   sistema   qualita'   per
determinare se soddisfa i requisiti di cui  al  paragrafo  3.2.  Esso
presume la conformita' a tali  requisiti  dei  sistemi  qualita'  che
soddisfano la corrispondente norma armonizzata (EN29001). 
 Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente  almeno
un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione.  La
procedura di valutazione deve comprendere una visita valutativa  agli
impianti del fabbricante. 
 La decisione viene  notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere le conclusioni dell'esame e la  motivazione  circostanziata
della decisione. 
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare  gli  obblighi  derivanti
dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo  che  esso  rimanga
adeguato ed efficace. 
 Il fabbricante o il suo  mandatario  tengono  informato  l'organismo
notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi prevista
modifica del sistema. 
 L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide  se  il
sistema modificato continua  a  soddisfare  i  requisiti  di  cui  al
paragrafo 3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione. 
 L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante.  La
notifica deve contenere le conclusioni dell'esame  e  la  motivazione
circostanziata della decisione. 
4.  Sorveglianza   CE   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato. 
4.1. La sorveglianza CE deve garantire che  il  fabbricante  soddisfi
tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di  accedere  a
fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione,
prova e  deposito  fornendo  tutte  le  necessarie  informazioni,  in
particolare: 
 - la documentazione relativa al sistema qualita'; 
 - la  documentazione  prevista  dalla  sezione  "Fabbricazione"  del
sistema di garanzia della qualita', ad esempio risultati di  analisi,
calcoli, prove; 
 - la  documentazione  prevista  dalla  sezione  "Fabbricazione"  del
sistema garanzia della qualita', quali i rapporti ispettivi e i  dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale; 
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive
per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed  utilizzi  il  sistema
qualita', e fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sulle  verifiche
effettuate; 
4.4.  L'organismo  notificato  puo'  anche  effettuare  visite  senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il  corretto
funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al  fabbricante  un
rapporto sulla visita e, se vi e'  stata  prova,  un  rapporto  sulla
prova stessa. 
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data
di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione  delle  autorita'
nazionali: 
 - la documentazione di cui  al  paragrafo  3.1,  secondo  capoverso,
secondo trattino; 
 - le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo capoverso; 
 - le decisioni e i rapporti  dell'organismo  notificato  di  cui  al
paragafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4. 
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati
le opportune informazioni  riguardanti  le  approvazioni  di  sistemi
qualita' rilasciate o ritirate.