(Allegato IV)
                             ALLEGATO IV 
 
                            (Articolo 6) 
 
                 CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO 
 
                             (modulo A) 
 
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita',  chc
soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si  accetta  e  dichiara
che i prodotti  soddisfano  i  requisiti  del  presente  decreto.  Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'  appone  la
marcatura "CE" a ciascun prodotto e redige una dichiarazione  scritta
di conformita' (vedi allegato VIII). 
2. Il fabbricante prepara  la  documentazione  tecnica  descritta  al
paragrafo 3; il fabbricante  o  il  suo  mandatario  stabilito  nella
Comunita'  la  tiene  a  disposizione   delle   autorita'   nazionali
competenti, a fini ispettivi, per  dieci  anni  dall'ultima  data  di
fabbricazione dei prodotto. 
 Nel caso in cui ne' il  fabbricante  ne'  il  suo  mandatario  siano
stabiliti nella Comunita', l'obbligo  di  tenere  a  disposizione  la
documentazione   tecnica   incombe    alla    persona    responsabile
dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario. 
3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di   valutare   la
conformita' del prodotto ai  requisiti  del  presente  decreto;  deve
comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto,
la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX). 
4.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  conserva   copia   della
dichiarazione di conformita' insieme con la documentuzone tecnica. 
5. Il fabbricante prende tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla
documentazione tecnica di cui al  paragrafo  2  e  ai  requisiti  del
presente decreto.