ALLEGATO IV (Articolo 6) CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO (modulo A) 1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita', chc soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accetta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura "CE" a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformita' (vedi allegato VIII). 2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti, a fini ispettivi, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dei prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX). 4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformita' insieme con la documentuzone tecnica. 5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti del presente decreto.