ALLEGATO VII (Articolo 6) CONFORMITA' AL TIPO (modulo C) 1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attesto di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura "CE" a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformita' (vedi allegato VIII). 2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione assicuri la conformita' dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti del presente decreto. 3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformita' per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario (vedi allegato IX).