(Allegato VII)
                            ALLEGATO VII 
 
                            (Articolo 6) 
 
                         CONFORMITA' AL TIPO 
 
                             (modulo C) 
 
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito  nella  Comunita'  si
accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al  tipo
oggetto dell'attesto di esame "CE del tipo" e soddisfano i  requisiti
del presente decreto. Il  fabbricante  appone  la  marcatura  "CE"  a
ciascun prodotto e redige  una  dichiarazione  di  conformita'  (vedi
allegato VIII). 
2. Il fabbricante prende tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione assicuri la  conformita'  dei  prodotti  al
tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti del
presente decreto. 
3.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  conserva   copia   della
dichiarazione di conformita' per almeno dieci anni  dall'ultima  data
di fabbricazione del prodotto. 
 Nel caso in cui ne' il  fabbricante  ne'  il  suo  mandatario  siano
stabiliti nella Comunita', l'obbligo  di  tenere  a  disposizione  la
documentazione   tecnica   incombe    alla    persona    responsabile
dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario  (vedi  allegato
IX).