(Allegato IX)
                             ALLEGATO IX 
 
                            (Articolo 8) 
 
           DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL FABBRICANTE 
 
 La documentazione tecnica di cui agli allegati IV, VI,  VII,  XII  e
XIV deve comprendere tutti  i  dati  o  mezzi  pertinenti  usati  dal
fabbricante, per garantire che i componenti  o  l'unita'  da  diporto
siano conformi ai relativi requisiti essenziali. 
 La  documentazione  tecnica  deve  consentire  la  comprensione  del
progetto,  della  fabbricazione  e  del  funzionamento  del  prodotto
nonche' permettere di  valutarne  la  conformita'  ai  requisiti  del
presente decreto. 
 La documentazione deve  comprendere,  se  necesario  ai  fini  della
valutazione: 
 - una descrizione generale del tipo; 
 - disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei
componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.; 
 - descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di  detti
disegni e schemi e del funzionanento del prodotto; 
 - un elenco delle norme di cui all'articolo 3,  comma  3,  applicate
interamente o parzialmene, nonche' una  descrizione  delle  soluzioni
adottate per rispondere ai requisiti  essenziali  qualora  non  siano
state applicate le norme di cui all'articolo 3, comma 3; 
 - i risultati del calcoli di progettazione, degli esami effettuati; 
 - i risultati delle prove o  specificamente  calcoli  di  stabilita'
secondo il punto 3.2. dei requsiiti essenziali e di  galleggiabilita'
secondo il punto 3.3 dei requisiti essenziali di cui all'allegato II.