ALLEGATO IX (Articolo 8) DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL FABBRICANTE La documentazione tecnica di cui agli allegati IV, VI, VII, XII e XIV deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti usati dal fabbricante, per garantire che i componenti o l'unita' da diporto siano conformi ai relativi requisiti essenziali. La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto nonche' permettere di valutarne la conformita' ai requisiti del presente decreto. La documentazione deve comprendere, se necesario ai fini della valutazione: - una descrizione generale del tipo; - disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.; - descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionanento del prodotto; - un elenco delle norme di cui all'articolo 3, comma 3, applicate interamente o parzialmene, nonche' una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3, comma 3; - i risultati del calcoli di progettazione, degli esami effettuati; - i risultati delle prove o specificamente calcoli di stabilita' secondo il punto 3.2. dei requsiiti essenziali e di galleggiabilita' secondo il punto 3.3 dei requisiti essenziali di cui all'allegato II.