Art. 2.
                        Direttive comunitarie
  1.  Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
secondo  le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  e  in applicazione dell'articolo 4, comma 1,
della  legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti
per l'attuazione:
    a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive
via  cavo  per  la  fornitura  di  servizi  di telecomunicazioni gia'
liberalizzati;
    b)  della  direttiva  95/62/CE  sull'applicazione  del  regime di
fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;
    c)   della   direttiva   96/19/CE,   che  modifica  la  direttiva
90/388/CEE,  al  fine  della  completa  apertura alla concorrenza dei
mercati delle telecomunicazioni.
  2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:
    a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;
    b)  il  diritto  di  ciascuna  impresa  di  svolgere  servizi  di
telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;
    c)  la  sottoposizione  delle imprese ad autorizzazione, salve le
concessioni previste da legge.
  3.  I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo
criteri   di   obiettivita',   trasparenza,   non  discriminazione  e
proporzionalita',  condizioni,  requisiti e procedure per il rilascio
delle autorizzazioni o concessioni, loro durata, onerosita', obblighi
di   interconnessione,   di  accesso  e  di  fornitura  del  servizio
universale.