Art. 2. Direttive comunitarie 1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione: a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni gia' liberalizzati; b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale; c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. 2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce: a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali; b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni; c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. 3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, loro durata, onerosita', obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.