Art. 14.
                  Modifica del trattamento fiscale
              delle obbligazioni e dei titoli similari
 1.  Nell'articolo  41,  comma  2,  lettera c), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, le parole: "con scadenza fissa
non inferiore a diciotto mesi" sono soppresse.
  2.  All'articolo  26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600,  recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi - ferma restando la disciplina
prevista  per  i  titoli  di  cui all'articolo 1 del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre  1986,  n.  759,  come  modificata dal decreto legislativo 1
aprile  1996,  n.  239,  riguardante  la ritenuta sugli interessi dei
titoli  di  Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del
12,5  per  cento,  indipendentemente dalla scadenza dei titoli - sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo comma, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Le  societa'  e  gli  enti  che  hanno  emesso obbligazioni e titoli
similari  devono  operare  una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli
interessi,  sui  premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori
nella  misura del 12,50 per cento quando la scadenza non e' inferiore
a  diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza e' inferiore a
diciotto  mesi.  Qualora  il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi
dall'emissione,  sugli  interessi,  sui  premi  e  sugli altri frutti
maturati   fino   al   momento  dell'anticipato  rimborso  e'  dovuta
dall'emittente una somma pari al 20 per cento.";
    b)  al  terzo  comma,  i  primi  tre  periodi sono sostituiti dai
seguenti:  "Se  gli  interessi,  i premi e gli altri frutti di cui ai
precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio
dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa,
sui  proventi  di cui al primo e al secondo comma con le aliquote ivi
rispettivamente  previste.  Qualora  il  rimborso  abbia  luogo entro
diciotto  mesi  dall'emissione,  sugli  interessi,  sui premi e sugli
altri  frutti  maturati  fino  al momento dell'anticipato rimborso e'
dovuta  una  somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e
gli  altri  frutti  va  compresa  anche  la  differenza  tra la somma
corrisposta  ai  possessori  dei  titoli alla scadenza e il prezzo di
emissione.  All'applicazione  della  ritenuta  ed al versamento della
somma  dovuta  per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti
indicati  nel  primo  comma  dell'articolo  23 che intervengono nella
riscossione  degli  interessi,  dei premi e degli altri frutti ovvero
nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.".
  3.  Nell'articolo  7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n.
425,  recante  disposizioni  urgenti per il risanamento della finanza
pubblica,  le  parole:  "emesse  dalle  banche" sono sostituite dalle
seguenti: "e dei titoli similari".
  4.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  agli
interessi,  ai  premi  e  agli  altri frutti delle obbligazioni e dei
titoli  similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.