Art. 8.
        Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento
        dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale
 1. Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti, entro
il  28  febbraio  1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per
cento,  dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo
28  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  2.   Entro   il  15  gennaio  1996  sono  emanate  le  disposizioni
concernenti  le  variazioni  delle  tariffe  dei prezzi di vendita al
pubblico   dei   generi   soggetti   a  monopolio  fiscale  ai  sensi
dell'articolo  2  della  legge  13  luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni,  anche  in  applicazione della direttiva 92/79/CEE del
Consiglio  del  19  ottobre  1992.  Le  predette  disposizioni devono
assicurare  maggiori  entrate  in  misura  non  inferiore  a lire 600
miliardi  per  l'anno  1996  e a lire 630 miliardi per ciascuno degli
anni 1997 e 1998.