Art. 4.
                     Fondi per le aree depresse
  1. Al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo
periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Le  somme iscritte in conto
competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate
alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario, a partire dal 1995, sono
mantenute  in  bilancio  per  essere versate in entrata e riassegnate
nell'esercizio  successivo,  con  decreto del Ministro del tesoro, al
Fondo  di  cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalita' e le
procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis".
  2.  Per  assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento
delle  condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2,
del   decreto-legge  23  settembre  1994,  n.  547,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   22   novembre   1994,   n.  644,  le
disponibilita'  in  conto  residui  del  capitolo 7741 dello stato di
previsione  del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in
tale anno possono esserlo nel 1996.
  3.  In  applicazione  dell'articolo  1,  terzo comma, della legge 8
agosto  1980, n. 480, e per le finalita' di cui all'articolo 4, primo
comma,  della  medesima legge, e' autorizzato un conferimento di lire
60  miliardi  ai  sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del
1980,   cui  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce
relativa al medesimo Ministero.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.