Art. 5. Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.