Art. 5.
               Trasferimento di opere infrastrutturali
                      ed impianti alle regioni
  1.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, sono
trasferiti    alle   regioni   Basilicata   e   Campania   le   opere
infrastrutturali   realizzate   nelle   aree  industriali,  ai  sensi
dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.