Art. 7.
                       Modifica e integrazione
                della legge 25 febbraio 1992, n. 210
  1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste
in  un  assegno,  reversibile  per  quindici  anni, determinato nella
misura  di  cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n.
177,  come  modificata  dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n.
111. L'indennizzo e' cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi
titolo percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di
inflazione programmato.
   2.  L'indennizzo  di  cui  al  comma  1  e' integrato da una somma
corrispondente  all'importo  dell'indennita'  integrativa speciale di
cui  alla  legge  27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni,
prevista  per  la  prima  qualifica funzionale degli impiegati civili
dello  Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La
predetta somma integrativa e' cumulabile con l'indennita' integrativa
speciale  o  altra  analoga  indennita' collegata alla variazione del
costo  della  vita.  Ai  soggetti  di cui al comma 1 dell'articolo 1,
anche  nel  caso  in  cui  l'indennizzo  sia  stato gia' concesso, e'
corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi
dell'evento  dannoso  e  l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla
presente  legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun
anno,  al  30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e
del  primo  periodo  del  presente comma, con esclusione di interessi
legali e rivalutazione monetaria.
   3.  Qualora  a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste
dalla  presente  legge  sia  derivata la morte, l'avente diritto puo'
optare  fra  l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una
tantum  di  lire  150  milioni.  Ai  fini  della presente legge, sono
considerati  aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico:
il  coniuge,  i  figli,  i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli
maggiorenni  inabili  al  lavoro. I benefici di cui al presente comma
spettano  anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non
rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.
   4.  Qualora  la  persona sia deceduta in eta' minore, l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.
   5.   I   soggetti  di  cui  all'articolo  1  sono  esentati  dalla
partecipazione  alla  spesa  sanitaria  di  cui  ai  commi  14  e  15
dell'articolo  8  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, nonche' dal pagamento della quota fissa per ricetta di
cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537
del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  limitatamente  alle  prestazioni  sanitarie  necessarie  per la
diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.
   6.  I  benefici  di  cui  alla presente legge spettano altresi' al
coniuge   che   risulti   contagiato  da  uno  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 1, nonche' al figlio contagiato durante la gestazione.
   7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una malattia ad
ognuna  delle  quali  sia conseguito un esito invalidante distinto e'
riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo,
un  indennizzo  aggiuntivo,  stabilito dal Ministro della sanita' con
proprio  decreto,  in  misura non superiore al 50 per cento di quello
previsto ai commi 1 e 2".
  2.  In  attesa di una nuova e piu' completa disciplina legislativa,
le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e
1996.
  3.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione dell'articolo 2
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del
presente  articolo,  pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire
91  miliardi  per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 90 miliardi
per  l'anno  1995  e  a  lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico
dello   stanziamento   iscritto  al  capitolo  2599  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   della   sanita'   per  l'anno  1995  e
corrispondente  capitolo  per  l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5
miliardi  per  l'anno  1996 mediante riduzione dello stanziamento del
capitolo  5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
lo stesso anno.
  4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
e' sostituito dal seguente:
  "  1.  I  soggetti  interessati  ad  ottenere  l'indennizzo  di cui
all'articolo  1,  comma  1,  presentano  domanda  al  Ministro  della
sanita', tramite la USL territorialmente competente, entro il termine
perentorio  di  tre  anni  nel  caso  di  vaccinazioni  o  di epatiti
post-trasfusionali  o  di  dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I
termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione
di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza
del   danno.   La   USL  provvede  all'istruttoria  delle  domande  e
all'acquisizione  del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla
base di direttive del Ministero della sanita'".
  5.  Le  domande  gia' presentate al Ministero della sanita', per le
quali  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto non e'
ancora  iniziata  l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla
sanita'  delle  regioni  e  delle  province autonome, per l'ulteriore
invio  alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti
previsti dal comma 4.
  6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
dopo  le  parole: "Ministro della sanita'" sono inserite le seguenti:
", tramite la USL territorialmente competente,".