Art. 4.
            Disposizioni concernenti le tasse di concorso
                      e i diritti di segreteria

  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  e'  soppressa  la  tassa  di  ammissione  ai  concorsi  per
l'accesso  alla  qualifica  iniziale di segretario comunale, prevista
dall'articolo  45  della  legge  8  giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni.  Al  pagamento  dei compensi, delle indennita' e delle
spese  per  il  funzionamento  delle  commissioni,  nonche' di quelle
organizzative  concernenti i concorsi per l'accesso e la progressione
nella  carriera dei segretari comunali, si provvede con i proventi di
spettanza  dello  Stato  derivanti  dalla  riscossione dei diritti di
segreteria  dei comuni e delle provincie di cui all'articolo 42 della
citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  la  tassa  di  ammissione ai concorsi a posti di segretario
comunale  e  provinciale,  con  esclusione dei concorsi per l'accesso
alla  qualifica  iniziale,  prevista  dall'articolo  45 della legge 8
giugno  1962,  n.  604, e successive modificazioni, e' elevata a lire
cinquantamila.  Le  relative  somme sono versate secondo le modalita'
stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
  3.  Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari
comunali  titolari  di  segreteria  convenzionata  o  consorziata, in
relazione alla inclusione della indennita' integrativa speciale nella
base   di   calcolo   della  retribuzione  mensile  aggiunta  di  cui
all'articolo  25,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  23  giugno  1972,  n.  749, sono poste a carico dei fondi
provenienti  dai diritti di segreteria dei comuni e delle province di
cui  all'articolo  42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni,  entro il limite massimo di lire 36 miliardi. Le somme
sono  rimborsate  dal  Ministero  dell'interno agli enti interessati,
previa  presentazione,  entro  il termine di decadenza del 31 ottobre
1996, di apposita, circostanziata richiesta dalla quale risultino gli
importi  pagati  ed  i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di
rimborso  da  parte  degli enti interessati di somme complessivamente
superiori    a   quelle   disponibili,   il   rimborso   e'   ridotto
proporzionalmente.
  4.  All'onere  di L. 36.007.000.000 derivante dal presente articolo
per  l'anno 1995, si provvede a carico delle disponibilita' iscritte,
quanto  a  lire  36.000.000.000,  al  capitolo  1589  dello  stato di
previsione  del Ministero dell'interno e, quanto a lire 7.000.000, al
capitolo  4691 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno medesimo.
  5.  I  versamenti  trimestrali,  di cui al comma 1 dell'articolo 13
della  legge  23 dicembre 1993, n. 559, devono essere effettuati solo
se  di  importo  singolo  superiore a lire cinquantamila. Negli altri
casi  i versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui
tale soglia minima e' raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun
esercizio  finanziario.  Con  decreto  del  Ministro dell'interno, da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente   decreto,   sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI), l'Unione delle province dell'Italia (UPI) e l'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), sono stabiliti i
criteri e le modalita' relativi ai versamenti trimestrali, nonche' la
documentazione  riguardante  la  liquidazione,  la  riscossione ed il
versamento  dei  diritti,  che  gli  enti  interessati sono tenuti ad
inoltrare   al   Ministero   dell'interno,  ed  i  termini  di  detto
adempimento.