IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 411;
  Sentita  la  competente  commissione del Senato della Repubblica in
data 23 novembre 1995;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2,  comma  7,  della  legge  23
dicembre  1993,  n.  537, il termine di trenta giorni per l'emissione
del parere della competente commissione della  Camera  dei  deputati,
richiesta in data 17 ottobre 1995, e' scaduto;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale dell'11 aprile 1996;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
  1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 411, recante la disciplina dei casi  di  esclusione
del  silenzio-assenso per le denunce di inizio attivita', subordinate
al rilascio di autorizzazioni o atti  equiparati,  e'  integrata  con
l'indicazione  delle  altre  attivita'  escluse  dal  regime  di  cui
all'art. 19 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come  sostituito
dall'art.  2,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n. 537,
contenute nella tabella allegata al presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 31 luglio 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
  Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 14
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita  di  Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             -  La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti   amministrativi"   (pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - Si riporta il testo dell'art 2, comma 11, della  legge
          n.    537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica):
          "Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge e previo parere delle competenti commissioni
          parlamentari,  sono  determinati   i   casi   in   cui   la
          disposizione  del  comma  10  non  si applica, in quanto il
          rilascio   dell'autorizzazione,   licenza,    abilitazione,
          nulla-osta,  permesso  o  altro  atto  di consenso comunque
          denominato,   dipenda   dall'esperimento   di   prove   che
          comportino valutazioni tecniche discrezionali".
             -  Il comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. n. 411/1994 prevede
          che: "Su iniziativa  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento funzione pubblica, con le modalita'
          prescritte  dall'art.  2, comma 11, della legge 24 dicembre
          1993,  n.  537,   l'allegata   tabella   A   e'   integrata
          semestralmente,  anche con riferimento alle amministrazioni
          locali, con l'indicazione di altre  attivita'  escluse  dal
          regime  di  cui  al  citato  art. 19, in quanto il rilascio
          dell'autorizzazione,  licenza,  abilitazione,   nulla-osta,
          permesso  o  altro  atto  di  consenso comunque denominato,
          dipenda   dall'esperimento   di   prove   che    comportino
          valutazioni tecniche discrezionali".
          Note all'art. 1:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  della legge n.
          241/1990, come sostituito  dall'art.  2,  comma  10,  della
          legge n. 537/1993:
             "Art.  19.  -  1.  In tutti i casi in cui l'esercizio di
          un'attivita' privata  sia  subordinato  ad  autorizzazione,
          licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
          consenso   comunque   denominato,   ad   esclusione   delle
          concessioni  edilizie  e delle autorizzazioni rilasciate ai
          sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29  giugno  1939,
          n.  1497,  e  del  decreto-legge  27  giugno  1985, n. 312,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,
          n.    431,   il   cui   rilascio   dipenda   esclusivamente
          dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge,
          senza  l'esperimento  di  prove  a   cio'   destinate   che
          comportino  valutazioni  tecniche  discrezionali, e non sia
          previsto alcun limite  o  contingente  complessivo  per  il
          rilascio  degli  atti stessi, l'atto di consenso si intende
          sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da  parte
          dell'interessato  alla pubblica amministrazione competente,
          attestante l'esistenza dei presupposti e dei  requisiti  di
          legge,  eventualmente  accompagnata dall'autocertificazione
          dell'esperimento di prove a cio' destinate,  ove  previste.
          In  tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro
          e non oltre  sessanta  giorni  dalla  denuncia,  verificare
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
          legge  richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento
          motivato da notificare all'interessato  entro  il  medesimo
          termine,  il  divieto  di  prosecuzione dell'attivita' e la
          rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo  che,  ove  cio'  sia
          possibile,   l'interessato   provveda   a  conformare  alla
          normativa vigente detta attivita' ed i suoi  effetti  entro
          il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".
             -  Per il riferimento all'art. 2, comma 11, della citata
          legge n. 537/1993, vedi note alle premesse.