Art. 2.
                    Obblighi del datore di lavoro
 1.   Quando,   anche  a  seguito  della  valutazione  effettuata  in
conformita'  all'articolo  4,  comma  1,  del  decreto legislativo n.
626/1994,   risultano   rischi  che  non  possono  essere  evitati  o
sufficientemente   limitati   con   misure,   metodi,  o  sistemi  di
organizzazione   del  lavoro,  o  con  mezzi  tecnici  di  protezione
collettiva,  il  datore  di  lavoro  fa  ricorso  alla segnaletica di
sicurezza,   secondo  le  prescrizioni  degli  allegati  al  presente
decreto, allo scopo di:
  a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
  b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
  c)  prescrivere  determinati  comportamenti necessari ai fini della
sicurezza;
  d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi
di soccorso o di salvataggio;
  e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
 2.  Qualora  sia  necessario  fornire  mediante  la  segnaletica  di
sicurezza  indicazioni relative a situazioni di rischio non consider-
ate negli allegati al presente decreto, il datore di lavoro, anche in
riferimento  alla  normativa  nazionale  di  buona tecnica, adotta le
misure necessarie, secondo le particolarita' del lavoro, l'esperienza
e la tecnica.
 3.  Il  datore  di  lavoro,  per  regolare  il  traffico all'interno
dell'impresa  o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla
segnaletica  prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico
stradale,  ferroviario,  fluviale,  marittimo  o  aereo,  fatto salvo
quanto previsto nell'allegato V.
 
          Nota all'art. 2:
            - L'art. 4 comma 1, del D.Lgs n. 626/1994 cosi' recita:
            "Art. 4. (Obblighi del datore di lavoro del  dirigente  e
          del  preposto).    -  1.  Il  datore  di  lavoro  e' tenuto
          all'osservanza delle misure  generali  di  tutela  previste
          dall'art.  3  e,  in  relazione  alla natura dell'attivita'
          dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, deve  valutare,
          nella  scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
          o  dei   preparati   chimici   impiegati,   nonche'   nella
          sistemazione   dei  luoghi  di  lavoro,  i  rischi  per  la
          sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi  compresi  quelli
          riguardanti   i  gruppi  di  lavoratori  esposti  a  rischi
          particolari".