Art. 4.
                      Informazione e formazione
 1. Il datore di lavoro provvede affinche':
  a)  il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia informato
di  tutte  le misure adottate e da adottare riguardo alla segnaletica
di  sicurezza  impiegata  all'interno dell'impresa ovvero dell'unita'
produttiva;
  b)  i  lavoratori  siano  informati  di  tutte  le  misure adottate
riguardo   alla   segnaletica   di  sicurezza  impiegata  all'interno
dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva.
 2.  Il  datore  di  lavoro  provvede affinche' il rappresentante dei
lavoratori  per  la sicurezza ed i lavoratori ricevano una formazione
adeguata,  in  particolare sottoforma di istruzioni precise, che deve
avere  per  oggetto  specialmente il significato della segnaletica di
sicurezza,  soprattutto  quando  questa  implica  l'uso di gesti o di
parole, nonche' i comportamenti generici e specifici da seguire.