Art. 8.
                              Sanzioni
 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
  a)  con  l'arresto  da  tre  a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni  a  lire otto milioni per la violazione degli articoli 2, 3 e
4, comma 2;
  b)  con  l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione  a  lire  cinque  milioni  per la violazione dell'articolo 4,
comma 1.
 2. Il preposto e' punito:
  a)  con  l'arresto  sino  a  due  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire
cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 2
e 3;
  b)  con  l'arresto  sino  ad  un  mese  o  con  l'ammenda  da  lire
trecentomila  a  lire  un  milione per la violazione dell'articolo 4,
comma 1.
 Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 14 agosto 1996
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Treu,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Flick,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  Ciampi, Ministro del tesoro
                                  Bindi, Ministro della sanita'
                                  Bersani,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  Napolitano, Ministro dell'interno
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick