(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
        PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 
1. Considerazioni preliminari 
1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere  conforme  ai  requisiti
        specifici che figurano negli allegati da II a IX. 
1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le  di-
        verse  utilizzazioni  delle  segnaletiche  di  sicurezza   ed
        enuncia    norme    generali    sull'intercambiabilita'     o
        complementarita' di tali segnaletiche. 
1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate  solo  per
        trasmettere   il   messaggio   o   l'informazione   precisati
        all'articolo 1, comma 2. 
2. Modi di segnalazione 
2.1. Segnalazione permanente 
2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un  avvertimento
        o un  obbligo  ed  altresi'  quella  che  serve  ad  indicare
        l'ubicazione e ad identificare i mezzi di  salvataggio  o  di
        pronto soccorso deve essere di tipo permanente  e  costituita
        da cartelli. 
         La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad 
        identificare i materiali e le attrezzature  antincendio  deve
        essere di tipo permanente e costituita da cartelli  o  da  un
        colore di sicurezza. 
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo
        previsto nell'allegato III. 
2.1.3. La segnaletica per i rischi  di  urto  contro  ostacoli  e  di
        caduta  delle  persone  deve  essere  di  tipo  permanente  e
        costituita da un colore di sicurezza o da cartelli. 
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere  di  tipo
        permanente e costituita da un colore di sicurezza. 
2.2. Segnalazione occasionale 
2.2.1. La  segnaletica  di  pericoli,  la  chiamata  di  persone  per
        un'azione specifica  e  lo  sgombero  urgente  delle  persone
        devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto  conto  del
        principio dell'intercambiabilita' e complementarita' previsto
        al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o  di
        comunicazioni verbali. 
2.2.2. La guida delle persone che effettuano  manovre  implicanti  un
        rischio o un pericolo deve essere fatta in  modo  occasionale
        per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali. 
3. Intercambiabilita' e complementarita' della segnaletica 
3.1. A parita' di efficacia e a condizione che  si  provveda  ad  una
        azione specifica di informazione e formazione al riguardo, e'
        ammessa liberta' di scelta fra: - un colore di sicurezza o un
        cartello, per segnalare un rischio di inciampo o  caduta  con
        dislivello;  -   segnali   luminosi,   segnali   acustici   o
        comunicazione verbale; -  segnali  gestuali  o  comunicazione
        verbale. 
3.2. Determinate modalita' di segnalazione possono essere  utilizzate
        assieme, nelle combinazioni specificate di seguito: - segnali
        luminosi  e  segnali   acustici;   -   segnali   luminosi   e
        comunicazione verbale; -  segnali  gestuali  e  comunicazione
        verbale. 
4. Colori di sicurezza 
4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a  tutte  le
        segnalazioni per le quali e' previsto l'uso di un  colore  di
        sicurezza. 
 
    
=====================================================================
   Colore     |  Significato o scopo   | Indicazioni e precisazioni
=====================================================================
              |                        |
              |  Segnali di divieto    | Atteggiamenti pericolosi
              |                        |
---------------------------------------------------------------------
              |                        |
              |  Pericolo - allarme    | Alt, arresto, dispositivi di
   Rosso      |                        |  interruzione d'emergenza
              |                        | Sgombero
              |                        |
---------------------------------------------------------------------
              |                        |
              |Materiali e attrezzature| Identificazione e ubicazione
              | antincendio            |
              |                        |
---------------------------------------------------------------------
              |                        |
 Giallo o     |                        |
Giallo-arancio|Segnali di avvertimento | Attenzione, cautela
              |                        |  Verifica
              |                        |
---------------------------------------------------------------------
              |                        |
  Azzurro     |Segnali di prescrizione | Comportamento o azione
              |                        |  specifica - obbligo di
              |                        |  portare un mezzo di
              |                        |  sicurezza personale
              |                        |
---------------------------------------------------------------------
              |                        |
  Verde       |Segnali di salvataggio  | Porte, uscite, percorsi,
              | o di soccorso          |  materiali, postazioni,
              |                        |  locali
              |                        |
              |Situazione di sicurezza | Ritorno alla normalita'
              |                        |
=====================================================================

    
 
5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da: 
5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte  emittente  dello
        stesso tipo che turbino la visibilita' o  l'udibilita';  cio'
        comporta, in particolare, la necessita' di: 
5.1.1. evitare di disporre un numero  eccessivo  di  cartelli  troppo
        vicini gli uni agli altri; 
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente  due  segnali  luminosi  che
        possano confondersi; 
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra
        emissione luminosa poco distinta; 
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori; 
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se  il  rumore  di  fondo  e'
        troppo intenso; 
5.2. cattiva   progettazione,   numero   insufficiente,    ubicazione
        irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei  mezzi
        o dei dispositivi di segnalazione. 
6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a  seconda  dei  casi,
        essere  regolarmente  puliti,  sottoposti   a   manutenzione,
        controllati  e  riparati  e,   se   necessario,   sostituiti,
        affinche' conservino le  loro  proprieta'  intrinseche  o  di
        funzionamento. 
7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei  dispositivi  segnaletici
        da sistemare e' in  funzione  dell'entita'  dei  rischi,  dei
        pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire 
8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di  energia,
        deve   essere   garantita   un'alimentazione   di   emergenza
        nell'eventualita' di un'interruzione di tale energia,  tranne
        nel caso in cui il  rischio  venga  meno  con  l'interruzione
        stessa. 
9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento,  l'inizio
        di un'azione che si richiede di effettuare; esso  deve  avere
        una durata pari a quella richiesta dall'azione. 
         I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti 
        immediatamente dopo ogni utilizzazione. 
10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad
        una verifica del buon funzionamento  e  dell'efficacia  reale
        prima  di  essere  messe  in  servizio  e,  in  seguito,  con
        periodicita' sufficiente. 
11. Qualora i lavoratori  interessati  presentino  limitazioni  delle
        capacita' uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di
        mezzi  di  protezione  personale,  devono   essere   adottate
        adeguate misure supplementari o sostitutive. 
12. Le zone, i locali o gli  spazi  utilizzati  per  il  deposito  di
        quantitativi notevoli  di  sostanze  o  preparati  pericolosi
        devono essere  segnalati  con  un  cartello  di  avvertimento
        appropriato, conformemente  all'allegato  II,  punto  3.2,  o
        indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne  nel
        caso  in  cui  l'etichettatura  dei  diversi   imballaggi   o
        recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.