(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
  PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI 
1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze
        o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio  1974,  n.
        256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992  e  successive
        modifiche ed integrazioni, i  recipienti  utilizzati  per  il
        magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonche'
        le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare
        dette  sostanze  o   preparati   pericolosi,   vanno   muniti
        dell'etichettatura  (pittogramma  o  simbolo  sul  colore  di
        fondo) prevista dalle disposizioni citate. 
         Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui 
        luoghi di lavoro per una breve durata ne'  a  quelli  il  cui
        contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano
        provvedimenti alternativi idonei, in  particolare  azioni  di
        informazione o di formazione,  che  garantiscano  un  livello
        identico di protezione. 
         L'etichettatura di cui al primo comma puo' essere: 
         - sostituita da cartelli di avvertimento previsti 
        all'allegato  II  che  riportino  lo  stesso  pittogramma   o
        simbolo; 
         - completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la 
        formula della sostanza  o  del  preparato  pericoloso,  e  da
        dettagli sui rischi connessi; 
         - completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto 
        di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli  utilizzati  a
        livello comunitario per il trasporto di sostanze o  preparati
        pericolosi. 
2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue: 
         - sul lato visibile o sui lati visibili; 
         - in forma rigida, autoadesiva o verniciata. 
3. Al'etichettatura di cui al punto 1 che precede  si  applicano,  se
        del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche
        previsti all'allegato  II,  punto  1.4  e  le  condizioni  di
        impiego all'allegato II, punto 2, riguardanti i  cartelli  di
        segnalazione. 
4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere  applicata,
        fatte salvi i punti 1, 2 e 3,  in  modo  visibile  vicino  ai
        punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti
        di raccordo, e deve comparire ripetute volte. 
5. Le aree, i locali o  i  settori  utilizzati  per  il  deposito  di
        sostanze o preparati pericolosi in quantita'  ingenti  devono
        essere segnalati con un cartello di avvertimento  appropriato
        scelto tra quelli elencati  nell'allegato  II,  punto  3.2  o
        essere identificati conformemente all'allegato III, punto  1,
        a meno che l'etichettattuta dei vari imballaggi o  recipienti
        sia sufficiente a tale scopo, in funzione  dell'allegato  II,
        punto 1.5 relativo alle dimensioni. 
         Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati 
        pericolosi  puo'  essere  indicato   con   il   cartello   di
        avvertimento "pericolo generico". 
         I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, 
        secondo il caso, nei  pressi  dell'area  di  magazzinaggio  o
        sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.