Art. 2. Procedure semplificate 1. Entro e non oltre il termine di cui all'articolo 1, le attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti individuati come residui negli allegati 2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e nel decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo decreto, che sono effettivamente destinati al riutilizzo, nonche' le operazioni di recupero dei medesimi di cui all'allegato II B della direttiva 91/156/CEE, possono essere intraprese decorsi trenta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla regione o alla provincia autonoma nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale l'impresa o la societa' che svolge attivita' di raccolta o trasporto ovvero sono effettuate le operazioni di trattamento e di recupero dei rifiuti. Sono valide le comunicazioni gia' presentate al Comitato nazionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, alle regioni e alle province autonome alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengano tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' redatta in carta semplice e deve essere corredata da una relazione dalla quale deve risultare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui agli allegati II e III al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, ed in particolare: a) per la raccolta ed il trasporto: 1) quantita', natura, origine, destinazione, frequenza media della raccolta; 2) tipologia del mezzo di trasporto utilizzato; b) per le operazioni di recupero: 1) provenienza, tipi, quantita' e caratteristiche dei rifiuti; 2) stabilimento e ciclo di trattamento e di recupero; 3) caratteristiche merceologiche delle materie derivanti dai predetti cicli di recupero. 3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste. 4. I soggetti che svolgono le attivita' di raccolta e trasporto di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. 5. Restano fermi tutti gli altri adempimenti e le disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni.