Art. 2.
                       Procedure semplificate
  1. Entro e non oltre il termine di cui all'articolo 1, le attivita'
di  raccolta  e  trasporto  di rifiuti individuati come residui negli
allegati  2  e  3  al  decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  126 alla Gazzetta
Ufficiale  n.  212  del 10 settembre 1994, e nel decreto del Ministro
dell'ambiente  16  gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  del  30  gennaio 1995, n. 24, ad eccezione
delle  categorie  di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo
decreto,  che sono effettivamente destinati al riutilizzo, nonche' le
operazioni  di  recupero  dei medesimi di cui all'allegato II B della
direttiva 91/156/CEE, possono essere intraprese decorsi trenta giorni
dalla  comunicazione  di  inizio  di  attivita'  alla  regione o alla
provincia  autonoma  nella  cui  circoscrizione  territoriale ha sede
legale  l'impresa  o  la  societa' che svolge attivita' di raccolta o
trasporto  ovvero  sono  effettuate le operazioni di trattamento e di
recupero dei rifiuti. Sono valide le comunicazioni gia' presentate al
Comitato   nazionale  dell'albo  nazionale  delle  imprese  esercenti
servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti,  di  cui  all'articolo 10 del
decreto-legge  31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1987, n. 441, alle regioni e alle province
autonome  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto che
contengano tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.
  2.  La comunicazione di cui al comma 1 e' redatta in carta semplice
e  deve  essere corredata da una relazione dalla quale deve risultare
il  rispetto  delle  norme  tecniche  e  delle condizioni di cui agli
allegati  II  e III al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994  e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995,
ed in particolare:
    a) per la raccolta ed il trasporto:
    1)  quantita',  natura,  origine,  destinazione,  frequenza media
della raccolta;
    2) tipologia del mezzo di trasporto utilizzato;
    b) per le operazioni di recupero:
   1) provenienza, tipi, quantita' e caratteristiche dei rifiuti;
    2) stabilimento e ciclo di trattamento e di recupero;
    3)  caratteristiche  merceologiche  delle  materie  derivanti dai
predetti cicli di recupero.
  3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata in caso
di modifica delle condizioni richieste.
  4.  I soggetti che svolgono le attivita' di raccolta e trasporto di
cui  al  comma  1 non devono prestare le garanzie di cui all'articolo
10,  comma  2,  del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
  5.  Restano  fermi  tutti  gli  altri adempimenti e le disposizioni
previsti  dalla  vigente  disciplina  in materia di rifiuti di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modificazioni.