Art. 2.
              Regime comunitario di produzione lattiera
  1.   Acquisito  da  parte  del  Ministro  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali  il  parere  del  Comitato  permanente delle
politiche  agroalimentari  e  forestali, sui criteri per la riduzione
delle  quote  individuali  prevista  dall'articolo  2, comma 1, della
legge  24  febbraio  1995,  n. 46, l'AIMA pubblica, entro il 31 marzo
1996,   appositi   bollettini  di  aggiornamento  degli  elenchi  dei
produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel
periodo  di  applicazione  del  regime  comunitario delle quote latte
1995-1996.   I   predetti   bollettini   costituiscono   accertamento
definitivo  delle  posizioni  individuali  e  sostituiscono  ad  ogni
effetto  i  bollettini  pubblicati  precedentemente  dall'AIMA per il
periodo sopra indicato.
  2.  L'articolo  2-bis  del  decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,
e' abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.
  3.  Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei
bollettini   di   cui   al   comma   1,  dovra'  pervenire  all'AIMA,
adeguatamente  documentato,  entro  il termine perentorio di quindici
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dei bollettini da parte della
regione o della provincia autonoma. L'AIMA si pronuncera' sul ricorso
nei  successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che
l'organo  adito  abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende
respinto  a  tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato e'
esperibile  il  ricorso  all'autorita'  giurisdizionale  competente o
quello straordinario al Presidente della Repubblica.
  4.   Ai  fini  della  trattenuta  e  del  versamento  del  prelievo
supplementare,  eventualmente  dovuto  per  il periodo 1995-1996, gli
acquirenti   sono   tenuti  a  considerare  esclusivamente  le  quote
individuali  risultanti  dai  bollettini  di  aggiornamento di cui al
comma 1.