Art. 3. Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e altre disposizioni 1. Il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, e' sostituito dal seguente: " 12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa e' disposta dall'AIMA, che puo' avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione e' effettuata secondo i seguenti criteri, prioritariamente e nell'ordine: a) in favore dei produttori delle zone di montagna; b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto; c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93; d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5% della quota medesima; e) in favore di tutti gli altri produttori.". 2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, e' inserito il seguente: "12-bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformita' al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresi una situazione mensile delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonche' alle regioni e province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA entro il giorno 20 del mese successivo.". 3. Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 30 settembre 1996 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale. 4. Secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennita' a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui e' titolare, che confluiscono nella riserva nazionale. 5. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennita' versata, in base ai seguenti criteri di priorita', applicati in modo da assicurare che almeno il 50 per cento dei quantitativi sia attribuito nella regione o nella provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone: a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762; b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975; c) produttori a cui e' stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta. 6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovra' individuare anche l'importo dell'indennita' e le modalita' di attuazione del programma.