Art. 3.
           Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468,
                        e altre disposizioni
  1.  Il  comma  12  dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n.
468, e' sostituito dal seguente:
  " 12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della
compensazione   nazionale,  essa  e'  disposta  dall'AIMA,  che  puo'
avvalersi,  a  tal  fine,  attraverso  la  stipulazione  di  apposita
convenzione,  della  collaborazione  di  enti  pubblici  od organismi
privati.  La  compensazione e' effettuata secondo i seguenti criteri,
prioritariamente e nell'ordine:
    a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
    b)  in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei
confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei
limiti del quantitativo ridotto;
    c)  in  favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di
cui  alla  direttiva  75/268/CEE  del Consiglio del 28 aprile 1975, e
nelle  zone  di  cui  all'obiettivo  1  ai  sensi  del regolamento CE
2081/93;
    d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A
che  hanno  superato  la propria quota, nei limiti del 5% della quota
medesima;
    e) in favore di tutti gli altri produttori.".
  2.  Dopo  il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992,
n. 468, e' inserito il seguente:
  "12-bis.  Al  fine  di  consentire,  ove dovuta, la restituzione ai
produttori  delle  somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua
la  compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di
ciascun  anno,  sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che
gli   acquirenti   sono  tenuti  a  trasmettere,  in  conformita'  al
regolamento  (CEE)  n.  536/1993  della Commissione del 9 marzo 1993,
entro  il  15  maggio  di  ciascun  anno. Allo scopo di assicurare un
costante  monitoraggio  del  latte  commercializzato,  gli acquirenti
trasmettono  altresi  una  situazione mensile delle consegne di latte
alle  associazioni di produttori, per i produttori associati, nonche'
alle  regioni  e  province  autonome  ove sono ubicate le aziende dei
produttori e all'AIMA entro il giorno 20 del mese successivo.".
  3.   Limitatamente   al   periodo  1995-1996,  l'AIMA  effettua  la
compensazione  nazionale  entro il 25 settembre 1996, con riferimento
ai  bollettini  di  aggiornamento  di  cui all'articolo 2, comma 1, e
tenuto  conto  dell'esito  dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo
articolo;  gli  acquirenti versano il prelievo supplementare entro il
30  settembre 1996 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a
seguito della suddetta compensazione nazionale.
  4.  Secondo  quanto  previsto  dall'art.  8  del regolamento CEE n.
3950/92  del  Consiglio  del  28  dicembre  1992,  l'AIMA  adotta  un
programma  volontario di abbandono totale o parziale della produzione
lattiera,   previa   corresponsione   di  una  indennita'  a  ciascun
produttore  per la cessione delle quote latte di cui e' titolare, che
confluiscono nella riserva nazionale.
  5.  L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma
4  ai  produttori  che  ne  facciano  richiesta,  ad  un  prezzo pari
all'indennita'  versata,  in  base  ai seguenti criteri di priorita',
applicati  in  modo  da  assicurare  che  almeno  il 50 per cento dei
quantitativi  sia attribuito nella regione o nella provincia autonoma
di  provenienza  e che le quote abbandonate dai produttori delle zone
di  montagna  siano  attribuite  a  produttori con azienda ubicata in
dette zone:
    a)  giovani  agricoltori  di  cui  all'articolo  4,  comma 2, del
decreto  del  Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
27 dicembre 1994, n. 762;
    b)  produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla
direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;
     c)  produttori  a  cui  e'  stata  ridotta  la  quota B ai sensi
dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della
quota ridotta.
  6.  All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui
ai  commi  4  e  5  si  provvede mediante utilizzo degli stanziamenti
iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa
delibera   del   CIPE   che   dovra'   individuare   anche  l'importo
dell'indennita' e le modalita' di attuazione del programma.