Art. 2.
  1.   L'articolo  309  del  codice  di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato:
    a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "  7.  Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel
quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte
di appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del giudice
che ha emesso l'ordinanza";
    b) il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
  "  8.  Il  procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di
consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data
fissata  per  l'udienza  e'  comunicato,  almeno tre giorni prima, al
pubblico  ministero  presso  il  tribunale indicato nel comma 7 e, se
diverso,  a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso
e'  notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato ed al
suo   difensore.   Fino  al  giorno  dell'udienza  gli  atti  restano
depositati   in   cancelleria,  con  facolta'  per  il  difensore  di
esaminarli e di estrarne copia.
  8-bis.  Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della
misura  puo'  partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero
presso il tribunale indicato nel comma 7".