Art. 4.
  1.  Dopo  il  comma 1 dell'articolo 322-bis del codice di procedura
penale e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.  Sull'appello  decide  il  tribunale  del  capoluogo  della
provincia   nella   quale   ha   sede  l'ufficio  che  ha  emesso  il
provvedimento".