Art. 5.
  1.  Sulle  impugnazioni,  diverse  dal  ricorso per cassazione, dei
provvedimenti   in  materia  di  misure  cautelari  personali  emessi
dall'autorita'  giudiziaria militare decidono i tribunali militari di
Verona,  Roma  e  Napoli,  con  competenza  sui provvedimenti emessi,
rispettivamente, dagli uffici giudiziari militari di Torino, Verona e
Padova,  dagli  uffici  giudiziari  militari  di  La  Spezia,  Roma e
Cagliari  e  dagli  uffici  giudiziari  militari  di  Napoli,  Bari e
Palermo.