Art. 6. 1. Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, e' sostituito dal seguente: "1-ter. L'utilizzazione, per finalita' di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa, anche gradualmente per la realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara, non oltre la data del 30 giugno 1998".