Art. 6.
   1. Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1 settembre
 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
1992, n. 422, e' sostituito dal seguente:
  "1-ter.   L'utilizzazione,   per  finalita'  di  detenzione,  degli
istituti  penitenziari  di  Pianosa  e dell'Asinara, ristrutturati in
esecuzione  del  presente  decreto, ha carattere provvisorio e cessa,
anche   gradualmente   per   la  realizzazione  del  Parco  nazionale
dell'Asinara, non oltre la data del 30 giugno 1998".