Art. 2. 1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Alla direzione centrale e' preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore". 2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 36, il numero 4) del comma 5, lettera a), e' soppresso; b) all'articolo 67, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, gia' valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perche' non compresi nel primo terzo o nella prima meta' delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneita' espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212". 3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati. 4. La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. 5. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 e' sostituita dalla seguente: " a) se idoneo al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data di inizio del corso previsto dal comma 1;"; b) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente: "1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17;"; c) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente sono non idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 17;". 6. Sino al termine dell'attuale mandato, in deroga all'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, non cessa anticipatamente dal mandato il militare, eletto quale rappresentante di un organo di rappresentanza militare, transitato ad altra categoria per effetto delle norme di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 196, 198 e 199. Parimenti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 2, del predetto decreto n. 691 del 1979, nonche' alle tabelle, annessi 1, 2 e 3, del medesimo decreto, limitatamente alle variazioni dovute a transiti in altri ruoli per effetto dei predetti decreti legislativi numeri 196, 198 e 199 del 1995. 7. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "al concorso di cui al comma 1 i volontari" sono sostituite dalle seguenti: "ai concorsi di cui al comma 2 i sergenti".