Art. 2.
  1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma
2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Alla direzione centrale e' preposto, secondo un criterio di
rotazione,  con  i  rapporti  di  dipendenza operanti nell'ambito del
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  in  ragione  della funzione
esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale
di  divisione  dell'Arma  dei  carabinieri o un generale di divisione
della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel
settore".
  2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  36,  il  numero  4) del comma 5, lettera a), e'
soppresso;
    b) all'articolo 67, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i
brigadieri, gia' valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma
non promossi perche' non compresi nel primo terzo o nella prima meta'
delle  rispettive  aliquote,  sono  inquadrati,  a  decorrere  dal  1
settembre   1995,   nel  ruolo  degli  ispettori  con  il  grado  di,
rispettivamente,  maresciallo  aiutante  e  maresciallo capo, secondo
l'ordine  del  ruolo  di  provenienza,  previo  giudizio di idoneita'
espresso   dalla   commissione   permanente  di  avanzamento  di  cui
all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212".
  3.  Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e
della  Guardia  di  finanza,  oltre  a  quanto  previsto  nei decreti
legislativi  12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, non vanno computati gli
anni  per  i  quali  gli  interessati sono stati giudicati non idonei
all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti
per  effetto  di  condanne  penali  o di sospensioni dal servizio per
motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.
  4.  La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n.  196,  e' sostituita dalla tabella
allegata al presente decreto.
  5. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 e' sostituita dalla
seguente:
    "  a)  se  idoneo al servizio militare incondizionato. Coloro che
temporaneamente  non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva
di  accertamento  del  possesso della suddetta idoneita' alla data di
inizio del corso previsto dal comma 1;";
    b)  il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 e'
sostituito dal seguente:
   "1)  siano  idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
temporaneamente  non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva
fino  alla  visita  medica  prevista  dalla  lettera  d)  del comma 1
dell'articolo 17;";
    c)  il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 e'
sostituito dal seguente:
   "1)  siano  idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
temporaneamente sono non idonei, sono ammessi al concorso con riserva
fino  alla  visita  medica  prevista  dalla  lettera  c)  del comma 2
dell'articolo 17;".
  6. Sino al termine dell'attuale mandato, in deroga all'articolo 13,
comma  2,  lettera  b), del decreto del Presidente della Repubblica 4
novembre  1979,  n.  691,  non  cessa  anticipatamente dal mandato il
militare,  eletto quale rappresentante di un organo di rappresentanza
militare,  transitato  ad  altra categoria per effetto delle norme di
cui  ai  decreti  legislativi  12 maggio 1995, numeri 196, 198 e 199.
Parimenti   non   trovano   applicazione   le   disposizioni  di  cui
all'articolo  4,  comma 4, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6,
comma  2, del predetto decreto n. 691 del 1979, nonche' alle tabelle,
annessi 1, 2 e 3, del medesimo decreto, limitatamente alle variazioni
dovute  a  transiti  in  altri ruoli per effetto dei predetti decreti
legislativi numeri 196, 198 e 199 del 1995.
  7.  Al  comma  3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n. 196, le parole: "al concorso di cui al comma 1 i volontari"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ai  concorsi di cui al comma 2 i
sergenti".