Art. 4. 1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di potenziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, le disponibilita' del capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1995, eventualmente non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.