Art. 4.
  1.   Per   assicurare  la  compiuta  attuazione  dei  programmi  di
potenziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 1995,
n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n.
284,  le  disponibilita'  del capitolo 2779 dello stato di previsione
del  Ministero  dell'interno per il 1995, eventualmente non impegnate
entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.