Art. 10. Abbreviazione di corso 1. Le strutture didattiche valuteranno i curricoli degli studenti in possesso di altre lauree o di diplomi universitari o di diplomi degli istituti superiori di educazione fisica, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati specifici piani di studio che ne completino la preparazione in relazione all'indirizzo prescelto in modo da valorizzare gli studi compiuti. Di norma gli studenti in possesso di laurea o diploma universitario sono ammessi almeno al terzo anno di corso.