(Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 10)
                              Art. 10. 
                       Abbreviazione di corso 
 
   1. Le strutture didattiche valuteranno i curricoli degli  studenti
in possesso di altre lauree o di diplomi universitari  o  di  diplomi
degli istituti superiori di educazione  fisica,  stabilendo  per  gli
studenti laureati o  diplomati  specifici  piani  di  studio  che  ne
completino la preparazione in relazione  all'indirizzo  prescelto  in
modo da valorizzare gli studi compiuti.  Di  norma  gli  studenti  in
possesso di laurea o diploma universitario  sono  ammessi  almeno  al
terzo anno di corso.