(Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 11)
                              Art. 11. 
                       Minoranze linguistiche 
 
   1. Per la regione Valle d'Aosta,  per  la  provincia  di  Bolzano,
nonche' per le scuole con lingua d'insegnamento slovena della regione
Friuli-Venezia  Giulia  e  con  lingua  d'insegnamento  ladina  delle
province di Trento e Bolzano, le competenze di cui  all'art.  4,  nel
quadro delle linee guida  della  presente  tabella,  sono  esercitate
dagli organi delle strutture didattiche individuate dalle convenzioni
di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 della legge 19  novembre  1990,  n.
341, sentite le amministrazioni autonome (o per le scuole con  lingua
di insegnamento slovena con l'organo rappresentativo di cui  all'art.
9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, ai sensi  dell'art.  8  della
legge 14 gennaio 1975, n. 1) al fine di rispondere alle  peculiari  e
particolari esigenze  degli  ordinamenti  didattici  delle  minoranze
presenti nei rispettivi territori.