Art. 11. Minoranze linguistiche 1. Per la regione Valle d'Aosta, per la provincia di Bolzano, nonche' per le scuole con lingua d'insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia e con lingua d'insegnamento ladina delle province di Trento e Bolzano, le competenze di cui all'art. 4, nel quadro delle linee guida della presente tabella, sono esercitate dagli organi delle strutture didattiche individuate dalle convenzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sentite le amministrazioni autonome (o per le scuole con lingua di insegnamento slovena con l'organo rappresentativo di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, ai sensi dell'art. 8 della legge 14 gennaio 1975, n. 1) al fine di rispondere alle peculiari e particolari esigenze degli ordinamenti didattici delle minoranze presenti nei rispettivi territori.