(Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 12)
                              Art. 12. 
                          Norma transitoria 
 
   1. Dato il carattere fortemente  interdisciplinare,  il  corso  di
laurea in scienze della formazione primaria potra'  essere  istituito
negli atenei che hanno nel proprio organico  docenti  nelle  seguenti
aree medica, giuridica, fisico-matematica e delle  scienze  naturali,
igienistiche ed ambientali.