(Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 4)
                               Art. 4. 
                 Durata ed articolazione degli studi 
 
   1. Gli studi hanno durata di 4  anni  e  sono  articolati  in  due
indirizzi, rispettivamente per la formazione degli  insegnanti  della
scuola materna e per la  formazione  degli  insegnanti  della  scuola
elementare. Di norma il primo biennio e'  comune  ai  due  indirizzi.
L'articolazione dei due indirizzi, i piani  di  studio  con  relativi
insegnamenti  fondamentali  obbligatori,  i  moduli   didattici,   la
tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le  prove  di
valutazione della preparazione  degli  studenti,  la  propedeuticita'
degli insegnamenti,  il  riconoscimento  degli  insegnamenti  seguiti
presso altri corsi di laurea e di  diploma,  sono  determinati  dalle
strutture didattiche, con le modalita'  indicate  all'art.  11  della
legge 19 novembre 1990, n. 341. 
   2. Il  regolamento  didattico  di  ateneo,  il  regolamento  delle
strutture didattiche e in mancanza, in attesa della loro  emanazione,
lo statuto, debbono attenersi,  per  quanto  concerne  la  laurea  in
scienze della  formazione  primaria  alle  direttive  indicate  negli
articoli  seguenti,  fatte  salve   eventuali   variazioni   che   le
universita' riterranno di apportare alle  discipline  previste  nelle
varie aree scientifico-disciplinari.