Art. 8. Piani di studio 1. I piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale scelto in ognuna delle aree disciplinari appresso indicate: area giuridica, area socio-antropologica, area della musica e della comunicazione sonora, area del disegno; dovranno comprendere altresi' l'equivalente di una annualita' dell'area delle scienze ambientali naturali ed igienistiche, dell'area storico-sociale, l'equivalente di due annualita' dell'area linguistico-letteraria, dell'area pedagogica e dell'area metodologico-didattica. 2. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola elementare i piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale dell'area delle scienze motorie e dell'area dell'integrazione scolastica; per gli allievi disabili dovra' essere incluso almeno l'equivalente di una annualita' dell'area psicologica e di due annualita' dell'area fisico-matematica. Almeno tre annualita' saranno dedicate all'apprendimento di una lingua straniera. 3. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola materna, i piani di studio dovranno comprendere almeno l'equivalente di tre annualita' dell'area psicologica, di una annualita' dell'area fisico-matematica, di una annualita' dell'area dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, di una annualita' dell'area delle scienze motorie e di una annualita' dell'area della didattica delle lingue moderne. 4. Per ciascuna delle aree metodologico-didattica, linguistico-letteraria e fisico-matematica e' obbligatorio il superamento di almeno un esame di didattica. Le strutture didattiche avranno cura di differenziare gli indirizzi sulla base delle scelte delle discipline all'interno delle aree e del livello e finalita' delle specificazioni disciplinari indicate nel regolamento didattico, orientando l'indirizzo per i maestri elementari verso una formazione culturale di base nelle aree letterarie matematico scientifica e di didattica delle lingue moderne, mentre l'indirizzo per la scuola materna verso una formazione piu' specifica nelle aree della comunicazione espressivo-artistica, motoria e della socializzazione. 5. I piani di studio di coloro che intendono partecipare ai concorsi per le attivita' di sostegno prevedono almeno sei ulteriori semestralita' di insegnamento, scelte nell'area dell'integrazione scolastica per allievi disabili; nei piani di studio stessi, le annualita' di cui all'inizio dell'art. 6 possono essere ridotte a 20. Le facolta' hanno l'obbligo di attivare anche mediante mutuazione, un numero di insegnamenti afferenti all'area in oggetto, pari ai corsi richiesti. 6. I piani di studio potranno prevedere iniziative didattiche, individuate annualmente dalle strutture didattiche competenti, finalizzate all'approfondimento di tematiche a carattere interdisciplinare.