(Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Piani di studio 
 
   1. I  piani  di  studio  dovranno  comprendere  almeno  un  modulo
semestrale  scelto  in  ognuna  delle  aree   disciplinari   appresso
indicate: area giuridica, area socio-antropologica, area della musica
e della comunicazione sonora, area del disegno; dovranno  comprendere
altresi' l'equivalente di  una  annualita'  dell'area  delle  scienze
ambientali  naturali  ed  igienistiche,  dell'area   storico-sociale,
l'equivalente di  due  annualita'  dell'area  linguistico-letteraria,
dell'area pedagogica e dell'area metodologico-didattica. 
   2. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della
scuola elementare i piani di studio dovranno  comprendere  almeno  un
modulo  semestrale  dell'area  delle  scienze  motorie  e   dell'area
dell'integrazione scolastica; per gli allievi disabili dovra'  essere
incluso almeno l'equivalente di una annualita' dell'area  psicologica
e  di  due  annualita'  dell'area   fisico-matematica.   Almeno   tre
annualita'  saranno  dedicate   all'apprendimento   di   una   lingua
straniera. 
   3. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della
scuola  materna,  i  piani  di  studio  dovranno  comprendere  almeno
l'equivalente  di  tre  annualita'  dell'area  psicologica,  di   una
annualita' dell'area fisico-matematica, di una  annualita'  dell'area
dell'integrazione  scolastica  degli   allievi   disabili,   di   una
annualita' dell'area  delle  scienze  motorie  e  di  una  annualita'
dell'area della didattica delle lingue moderne. 
   4.    Per    ciascuna    delle    aree     metodologico-didattica,
linguistico-letteraria  e  fisico-matematica   e'   obbligatorio   il
superamento di almeno un esame di didattica. Le strutture  didattiche
avranno cura di differenziare gli indirizzi sulla base  delle  scelte
delle discipline all'interno delle aree e  del  livello  e  finalita'
delle specificazioni disciplinari indicate nel regolamento didattico,
orientando l'indirizzo per i maestri elementari verso una  formazione
culturale di base nelle aree letterarie matematico scientifica  e  di
didattica delle lingue moderne,  mentre  l'indirizzo  per  la  scuola
materna  verso  una  formazione  piu'  specifica  nelle  aree   della
comunicazione espressivo-artistica, motoria e della socializzazione. 
   5. I piani di  studio  di  coloro  che  intendono  partecipare  ai
concorsi per le attivita' di sostegno prevedono almeno sei  ulteriori
semestralita' di  insegnamento,  scelte  nell'area  dell'integrazione
scolastica per allievi disabili;  nei  piani  di  studio  stessi,  le
annualita' di cui all'inizio dell'art. 6 possono essere ridotte a 20. 
Le facolta' hanno l'obbligo di attivare anche mediante mutuazione, un
numero di insegnamenti afferenti all'area in oggetto, pari  ai  corsi
richiesti. 
   6. I piani di studio  potranno  prevedere  iniziative  didattiche,
individuate  annualmente  dalle  strutture   didattiche   competenti,
finalizzate   all'approfondimento   di    tematiche    a    carattere
interdisciplinare.